La corresponsione dell’indennità in caso di servizio di pronta disponibilità

in tema di servizio di pronta disponibilità, il limite di 6 turni al mese per ciascun dipendente, va inteso come previsione di natura programmatica e non come contingente temporale invalicabile, avuto riguardo alla qualità dei destinatari ed alla natura del servizio reso, oltre che alla remunerazione prevista dalla contrattazione collettiva; il che vale a dire, che uno sforamento del limite è anche possibile, ferma restando la corresponsione dell’indennità per ogni pronta disponibilità della durata di 12 ore e fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno laddove la violazione si sia risolta in un pregiudizio per il recupero delle energie psicofisiche (Corte di Cassazione, ordinanza 15 dicembre 2022, n. 36843)

Una Corte d’Appello territoriale, aveva accolto il ricorso proposto da più lavoratori turnisti nel settore sanitario, al fine di farsi riconoscere, da parte dell’Azienda, quale datrice di lavoro, un ristoro economico per i turni di pronta disponibilità svolti nella misura superiore a quella prevista contrattualmente. Difatti, ella aveva accolto la domanda inerente la regola secondo cui, i turni di pronta disponibilità dovevano essere 6 mensili, mentre nel caso di specie non avevano mai rispettato tale limite, ed altresì, rigettato la parte in cui si richiedeva di parametrare l’indennità a quella prevista per i dirigenti medici, avendo riconosciuto a quest’ultimi, un indennizzo pari al raddoppio dell’indennità identificata dalla contrattazione collettiva per i ricorrenti.

Avverso la sentenza di secondo grado, ricorre l’Azienda in Cassazione sul presupposto che, avendo l’indennità di cui trattasi carattere risarcitorio, e pertanto, il danno da usura psicofisica reclamato dagli operatori sanitari era di natura non patrimoniale, quindi causata da fatto illecito o da inadempimento contrattuale, ciò presupponeva, per la sua risarcibilità, la sussistenza di un pregiudizio concreto e patito, sul quale quindi gravava l’onere della prova. Invero, secondo l’Impresa, la Corte d’Appello, nel riconoscere ai lavoratori il diritto a tale indennità avente carattere risarcitorio, era incorsa in una violazione di legge, poiché aveva ritenuto di poter prescindere dall’accertamento della sussistenza, e dell’eventuale concreta misura della lesione dell’integrità psicofisica reclamata da costoro. Ed ancora sottolineava che, la Corte di secondo grado, pur affermando che la fissazione di turni ulteriore rispetto ai 6 previsti costituiva modalità estranea alla previsione normativa contrattuale, aveva assunto il diritto di determinarne il valore economico, così violando la norma contrattuale di riferimento, che era chiara nel delineare le caratteristiche dell’istituto della pronta disponibilità, e alla quale le parti avevano fatto espresso riferimento.

La Corte di Cassazione si pronunciava respingendo il ricorso.

Nel merito difatti, si era espressa statuendo che, in tema di servizio di pronta disponibilità, il limite di 6 turni al mese per ciascun dipendente, va inteso come previsione di natura programmatica e non come contingente temporale invalicabile, avuto riguardo alla qualità dei destinatari ed alla natura del servizio reso, oltre che, alla remunerazione prevista dalla contrattazione collettiva; il che vale a dire, che uno sforamento del limite è anche possibile, ferma restando la corresponsione dell’indennità per ogni pronta disponibilità della durata di 12 ore e fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno laddove la violazione si sia risolta in un pregiudizio per il recupero delle energie psicofisiche (Corte di Cassazione, ordinanza 15 dicembre 2022, n. 36843).

Pertanto, la Suprema Corte rigettava il ricorso presentato dall’Azienda, condannandola altresì al pagamento delle spese di giudizio.

Legge di bilancio 2023: gli interventi per le donne e il settore agricolo

Stanziate risorse per il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. incrementato il Fondo danni catastrofali e l’istituzione del Fondo sulla biodiversità agricola (Legge n. 197/2022).

La Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 338) porta a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 le risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di potenziare le azioni previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne. Inoltre, (articolo 1, comma 340) il fondo viene incrementato di 4 milioni di euro per il 2023 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, per il potenziamento dell’assistenza e del sostegno alle donne vittime di violenza, e di 1 milione e 850.000 euro per l’anno in corso per il Fondo per il reddito di libertà delle donne vittime di violenza (articolo 1, comma 341).

La Legge di bilancio, poi, include la misura di sostegno all’imprenditorialità giovanile e femminile (articolo 1, comma 301) con uno stanziamento di 20 milioni di euro, per l’anno 2023. Il provvedimento in questione persegue l’obiettivo dello  sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (titolo I, capo III, D.Lgs. n. 185 /2000).

Specificamente per il settore agricolo, viene aumentata di 9,5 milioni di euro (articolo 1, comma 302) la dotazione finanziaria del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità al fine di garantirne l’avvio della operatività e della gestione, compresi il sostegno alla realizzazione dei sistemi informatici e all’implementazione delle procedure finanziarie.

Viene, infine, istituito (articolo 1, comma 303) nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo per la realizzazione di interventi volti alla tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e al supporto dell’Osservatorio nazionale sul paesaggio rurale, con una dotazione finanziaria di 500.000 euro.

 

BeProf: attivata la prestazione di consulenza psicologica

In via sperimentale per il periodo dal 1°gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 prevista la Garanzia Prestazioni di Consulenza Psicologica 

Gestione Professionisti e BeProf attivano in automatico, in via sperimentale per il periodo dal 1°gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in favore dei Professionisti titolari del Piano Assistenza Professionisti, la Garanzia Prestazioni di Consulenza Psicologica che prevede il rimborso, erogato direttamente da Gestione Professionisti, di una parte delle spese sostenute durante il periodo di copertura, nel caso in cui il Professionista iscritto faccia ricorso a consulenza psicologica, in presenza o mediante video-consulto, con i relativi limiti di rimborso massimo previsti.
Il rimborso è previsto a copertura delle spese per la prestazione di Consulenza psicologica in merito alle seguenti aree:
–  supporto relativo all’ambito lavorativo;
–  sostegno alla genitorialità;
–  sostegno relativo a momenti di criticità della vita.
Il rimborso è erogato per le prestazioni effettuate nelle seguenti modalità: 
1.Prestazione in rete Gp – Beprof/Plp
I Professionisti titolari di copertura possono beneficiare di:
– un colloquio conoscitivo, telefonico, in presenza o in videochiamata, finalizzato a verificare se il caso rientri nei termini della garanzia;
– uno sconto del 10% sulla parcella del professionista (garantito dal professionista Plp aderente al progetto), pertanto il costo finale sarà arrotondato per difetto ogni 5,00 euro, fatta eccezione per coloro che già adottano la tariffa minima pari a 35,00 euro;
– un rimborso pari al 50% del costo fatturato, dallo psicologo/psicoterapeuta fino a concorrenza del massimale di 250,00 euro. Ai fini del rimborso indicato, lo psicologo/psicoterapeuta deve risultare iscritto Plp e aderente al progetto alla data della fattura. 
2. Prestazioni fuori rete Gp – Beprof/Plp
I Professionisti titolari di copertura che si rivolgano ad un professionista non iscritto alla rete Gp – Beprof/Plp possono usufruire di un rimborso pari al 30% del costo fatturato dallo psicologo/psicoterapeuta fino a concorrenza del massimale di 150,00 euro.
 Ai fini del rimborso delle spese per le prestazioni deve necessariamente essere allegata alla richiesta, effettuata seguendo la procedura on line prevista, copia delle fatture quietanzate intestate all’iscritto, nelle quali siano indicate esclusivamente le prestazioni oggetto della garanzia e, in caso di prestazioni fuori rete, anche dichiarazione compilata e firmata dal professionista psicologo/psicoterapeuta disponibile nella sezione documenti e moduli del sito www.gestioneprofessionisti.it, nella quale sia indicato l’Albo di appartenenza dello psicologo/psicoterapeuta e l’area di intervento della consulenza.

Albo dei gestori della crisi di impresa: partita la presentazione delle domande

Dal 5 gennaio 2023 i soggetti interessati possono inserire, attraverso l’apposito portale, le domande di iscrizione all’Albo dei gestori della crisi di impresa che sarà consultabile a partire dal 1° aprile 2023 (Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nota 5 gennaio 2023, n. 3; Ministero della giustizia, nota 4 gennaio 2023, n. 45).

La notizia è stata data ai propri iscritti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con la nota in commento che reca in allegato anche la relativa comunicazione del Ministero della giustizia del 4 gennaio 2023, unitamente al provvedimento di adozione delle specifiche tecniche dell’Albo.

 

Si ricorda che l’Albo in questione riguarda i soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Gli stessi possono essere avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, studi professionali associati e società tra professionisti, o altri soggetti che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative. 

 

A partire dal 5 gennaio 2023, dunque, i soggetti interessati all’iscrizione all’Albo hanno potuto iniziare a inserire le domande sul portale, raggiungibile tramite selezione di apposita scheda “Albo dei gestori della crisi di impresa” presente nell’area “Servizi” nella pagina del sito istituzionale del Ministero della giustizia. 

 Per il funzionamento dell’Albo è stato sviluppato un applicativo che consente l’accesso e la gestione dell’Albo in modalità telematica e tiene conto dei requisiti richiesti a ciascuna delle tipologie di soggetti interessati all’iscrizione.

 

E’ previsto un periodo iniziale per il primo popolamento dell’Albo, al fine di offrire ai tribunali un Albo che garantisca la presenza di una pluralità di soggetti incaricabili e la concreta possibilità di applicare il principio di rotazione degli incarichi e, al contempo, per assicurare la par condicio quanto ai tempi di iscrizione all’Albo. Pertanto, fino al 31 marzo 2023, in funzione della creazione di un primo elenco di soggetti incaricabili nelle procedure indicate, si svolgerà la fase di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati all’iscrizione e di valutazione delle stesse a opera dell’ufficio competente.

 

A partire dal 1° aprile 2023 l’Albo sarà accessibile in consultazione al pubblico e ai magistrati, nei limiti e con le modalità previste dall’articolo 3 del D.M. n. 75/2022 e nei termini di cui all’articolo 5, comma secondo, del decreto ministeriale. Nelle more, quindi, l’assegnazione degli incarichi da parte dell’Autorità Giudiziaria proseguirà in conformità alle prassi attualmente vigenti.

 

A decorrere dalla suddetta data di accesso per la consultazione, l’Albo sarà costantemente aggiornato

CCNL Agenzie Immobiliari: previsti aumenti sui minimi retributivi

A decorrere dal 1°febbraio 2023 entreranno in vigore i nuovi minimi 

Con il CCNL siglato il 7 giugno 2021 Fiaip e Filcams – Cgil, Fisascat – Cisl, Ultucs hanno stabilito i nuovi incrementi retributivi con decorrenza 1° febbraio 2023 per i dipendenti da agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi.

Livello Minimo
Q 2.455,36
1 2.266,20
2 2.032,74
3 1.815,44
4 1.642,68
5 1.535,92
6 1.433,79

 

Il Bonus 200 euro per i lavoratori autonomi anche non titolari di partita IVA

Il decreto interministeriale che estende l’indennità una tantum è stato registrato dalla Corte dei Conti (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 10 gennaio 2023).

L’indennità una tantum di importo pari a 200 euro prevista dal cosiddetto Decreto Aiuti, incrementata di altri 150 euro per i redditi sotto i 20mila euro dal decreto Aiuti-ter (D.L. n. 144/2022, convertito nella Legge n. 175/2022), spetta ora anche a lavoratori autonomi e professionisti non titolari di partita IVA. Lo stabilisce il decreto interministeriale firmato il 7 dicembre scorso dal Ministro del lavoro e delle politiche Sociali, Marina Calderone e dal Ministro delle finanze, Giancarlo Giorgetti, registrato dalla Corte dei Conti.

Viene modificata in questo modo l’originaria previsione attuativa del D.M. 19 agosto 2022, pubblicato sulla G.U. n. 224 del 24 settembre, con cui si indicavano come beneficiari esclusivamente i lavoratori autonomi e i professionisti titolari di partita IVA.

La misura aveva come obiettivo il contrasto al caro vita dovuto all’aumento dei costi dell’energia e all’aggravarsi della situazione internazionale. Disposta dal decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 prevedeva l’istituzione di un Fondo, ulteriormente finanziato con decreto legge 9 agosto 2022 n. 115, convertito con modificazioni dalla L. n. 142/2022. Successivamente il beneficio è stato ulteriormente incrementato di altri 150 euro sempre per le medesime categorie, per i redditi più bassi.

L’ampliamento previsto dal nuovo decreto interessa una platea potenziale di ulteriori 30.000 lavoratori autonomi e circa 50.000 professionisti, tra cui circa 30.000 specializzandi in medicina e chirurgia.

Fondo EBM Salute: procedura di attivazione della polizza sanitaria per i familiari fiscalmente a carico

Per estendere gratuitamente la polizza ai familiari fiscalmente a carico per il 2023 è necessaria l’attivazione tramite l’Area Riservata EBM Salute da parte del titolare

Il Fondo EBM Salute rende noto alle lavoratrici ed i lavoratori titolari di polizza che, per estendere gratuitamente la polizza ai familiari fiscalmente a carico per il 2023, è necessaria l’attivazione tramite l’Area Riservata EBM Salute da parte del titolare, esclusivamente ed unicamente per i familiari per i quali sussistono i requisiti. A tal fine sono considerati fiscalmente a carico i seguenti familiari conviventi:
– il/la coniuge con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L. 76/2016 (Art.1, co. 1-34) non legalmente ed effettivamente separato/a;
– il/la convivente di fatto, di cui alla L. 76/2016 (Art. 1, co. 36-65);
– i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati).
All’accesso all’Area Riservata EBM Salute verrà mostrato un messaggio riportante le modalità per l’attivazione della polizza. Contestualmente all’attivazione, il titolare dovrà dare formale conferma che per il familiare permangano i requisiti per essere considerato fiscalmente a carico. Dopo aver eseguito la procedura di attivazione della polizza 2023, la copertura del familiare sarà effettiva dopo 2 giorni lavorativi.
Il Fondo informa altresì che avvierà ulteriori accertamenti circa l’effettiva sussistenza dei requisiti sopra indicati, con la richiesta di prove documentali ad attestazione di quanto dichiarato dal titolare per i familiari fiscalmente a carico che si avvalgono dell’estensione gratuita della polizza sanitaria.
Per quanto riguarda, invece, l’attivazione a pagamento della polizza 2023 per i familiari non fiscalmente a carico verranno comunicate a breve le modalità di adesione. 
Si ricorda che anche per l’anno 2023 è stato deliberato il rinnovo della polizza sanitaria con la compagnia assicuratrice UniSalute

 

CCNL Acconciatura ed Estetica: a febbraio la seconda tranche di aumenti contrattuali

Per il personale dipendente dalle imprese di Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere dal 1° febbraio 2023 entreranno in vigore i nuovi minimi retributivi

Con il verbale di accordo siglato il 14 ottobre 2022 Confartigianato Benessere acconciatori, Confartigianato Benessere estetica, Cna Unione benessere e sanità, Casartigiani, Claai e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, hanno stabilito i nuovi incrementi retributivi per il personale dipendente dalle imprese di Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere, con decorrenza 1° febbraio 2023.

Livello Minimo
1 1.511,46 euro 
2 1.380,74 euro 
3 1.309,00 euro
4 1.234,19 euro

 

Legge di bilancio 2023, l’incentivo alla prosecuzione del lavoro

Il testo prevede un vantaggio retributivo per il lavoratore dipendente che entro la fine del 2023 abbia raggiunto i requisiti per “Quota 103” rimanendo al lavoro (Legge n. 197/2022, articolo 1, commi 286 e 287).

Oltre che le misure sulla pensione anticipata, sinteticamente riassumibili nella formula di “Quota 103“, la Legge di bilancio 2023 prevede anche un incentivo per la prosecuzione del lavoro per chi entro il 31 dicembre 2023 abbia abbia raggiunto o raggiunga i requisiti per il trattamento in questione. 

In pratica, il dipendente che intenda proseguire con l’attività lavorativa potrà richiedere al datore di lavoro il versamento in proprio favore dell’importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito.

In  conseguenza dell’esercizio di questa facoltà da parte del lavoratore viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, a  decorrere  dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista  dalla  normativa vigente  e  successiva  alla  data  dell’esercizio della facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma  corrispondente  alla quota di contribuzione a carico  del  lavoratore  che  il  datore  di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente  previdenziale, è invece corrisposta interamente al lavoratore. 

Si demanda, infine, a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni dal 1° gennaio 2023, la definizione delle modalità attuative della norma.

Fondo Fasdac: anticipazione della manovra “espansiva” a partire dal 1° gennaio 2023

Nuovi provvedimenti in ambito odontoiatrico ed in materia di prevenzione oncologica della cute e per la prevenzione delle malattie respiratorie, aumento della tariffa giornaliera per i ricoveri sanitari

Il FASDAC “Mario Besusso”, il Fondo di Assistenza Sanitaria per i dirigenti delle aziende commerciali, di trasporto e spedizione, dei magazzini generali, degli alberghi e delle agenzie marittime prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2023, cinque ambiti di intervento per un impatto netto annuo di oltre 5 milioni di euro per adeguare sempre di più la propria offerta al bisogno di salute degli iscritti.
Provvedimenti in ambito odontoiatrico 
La misura di maggior impatto è l’aumento della compartecipazione a carico del Fasdac nella forma diretta che passa all’80%, conseguentemente la quota a carico degli iscritti scende dal 30 al 20%.
Per quanto riguarda la forma indiretta, invece, sono previste delle tariffe di rimborso più alte, a fronte di un mercato più costoso.
E’ stato inoltre, previsto l’ampliamento all’intera branca della parodontologia che, fino ad ora, era limitata ad un numero ridotto di prestazioni per lo più fruibili nella sola forma diretta.
E’ stata, infine, attribuita la possibilità di effettuare l’igiene orale (ablazione del tartaro) oltre che in convenzione, anche nella forma indiretta, sempre nel limite di due volte l’anno tra le due forme di rimborso.
Provvedimenti in ambito prevenzione 
A partire dal mese di marzo 2023 se ne introducono ulteriori 2 dedicati alla prevenzione oncologica della cute ed alla prevenzione delle malattie respiratorie.
Viene inoltre inserito nel modulo della prevenzione di base un ulteriore esame di laboratorio: la creatininemia.

Provvedimenti in ambito ricoveri sanitari a rilevanza sociale
Sono state riviste le tariffe giornaliere di rimborso portando quelle per la “lungodegenza” da 40 a 60 euro, quelle per i ricoveri “particolari” da 80 a 100 euro e quelle per i ricoveri “riabilitativi” da 180 a 200 euro.
Nella forma indiretta è ora previsto un contributo giornaliero di 30 euro senza limitazioni di giornate annue.