Staff House: contributi per gli alloggi dei lavoratori del turismo

Con decreto 13 novembre 2025 n. 261768, parzialmente rettificato dal decreto n. 261768, si definiscono i termini, le modalità e le procedure operative per l’accesso ai contributi destinati al sostegno dei costi di locazione degli alloggi – Staff House – per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, previsti dall’articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95.

Il provvedimento in argomento definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e la documentazione a corredo delle stesse, nonché gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione dell’intervento agevolativo per il sostegno agli operatori del settore turistico-ricettivo, inclusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, che dimostrino di sostenere spese per l’alloggio dei lavoratori impiegati. Ai predetti fini, il provvedimento fornisce, tra l’altro, anche ulteriori specificazioni occorrenti in merito alle condizioni di ammissibilità delle spese nonché alla fase di concessione delle agevolazioni. 

Possono dunque presentare la domanda di accesso alle agevolazioni i soggetti che dimostrino di sostenere spese per l’alloggio ai lavoratori impiegati presso la/e propria/e unità locale/i costituita/e da strutture turistico-ricettive o esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. A tal fine sono ammesse le imprese proponenti di qualsiasi dimensione che, alla data di presentazione della domanda, abbiano attivato nell’ambito di ciascuna delle proprie unità locali oggetto della domanda di agevolazione almeno uno dei codici ATECO elencati all’articolo 3, comma 1 del decreto 18 settembre 2025, in qualità di attività prevalente/primaria o secondaria, nonché risultino in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto. 

Le imprese proponenti che, alla data di presentazione della domanda, non risultino residenti nel territorio italiano possono dimostrare la piena disponibilità in Italia di almeno una unità locale nell’ambito della richiesta di erogazione del contributo. Tali imprese devono, comunque, essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese. 

Le risorse disponibili ammontano a 66 milioni di euro, pari a 22 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
La presentazione delle domande avviene tramite la piattaforma telematica del Soggetto gestore Invitalia:
• Apertura: dalle ore 12.00 del 21 novembre 2025
• Chiusura: alle ore 17.00 del 19 dicembre 2025
• Pre-caricamento: disponibile dalle ore 12.00 del 17 novembre 2025

Per l’elenco degli oneri informativi previsti per le imprese è possibile, consultare l’Allegato 1 del decreto.

CCNL Abbigliamento Pmi Artigianato: siglato l’accordo integrativo

Incrementi salariali e nuove tabelle retributive per i lavoratori del settore
Il 5 novembre 2025 le Organizzazioni sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e le Associazioni datoriali Cna-Federmoda, Cna-Produzione, Confartigianato-Moda, Confar…

Salute e sicurezza dei marittimi e dei ferrovieri: le deleghe al governo

Pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge per il coordinamento della normativa in materia (Legge 10 novembre 2025, n. 167).

La Legge n. 167/2025 recante “Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie” è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 14 novembre scorso ed entrerà in vigore il 29 novembre 2025.

Sul versante del lavoro, nel provvedimento si segnala l’articolo 21 che dispone una delega al governo per il coordinamento della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei settori portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

In particolare, il governo avrà 24 mesi di tempo per adottare uno o più decreti legislativi, in osservanza di principi e criteri direttivi specifici. In particolare, il riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti deve avvenire nel rispetto delle normative nazionali e dell’Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza del lavoro nei porti e a bordo delle navi, nel settore delle navi da pesca, nonché nel settore ferroviario, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 117 della Costituzione.

L’applicazione della normativa a terra e a bordo delle navi deve conformarsi ai limiti previsti dal diritto internazionale vigente.

Ulteriori principi a cui si deve attenere il governo nell’esercizio della delega sono:

– garanzia dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela nonché dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze già previsti dalle disposizioni vigenti;

– applicazione della normativa di sicurezza e interoperabilità ferroviaria definita dal diritto dell’Unione europea vigente; 

– applicazione della normativa in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori e ambiti lavorativi;

– definizione delle misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali volte alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché dei contenuti relativi alla pianificazione dell’emergenza;

– determinazione degli obblighi, dei ruoli, delle funzioni e delle responsabilità propri di ciascuno dei soggetti coinvolti nelle attività di prevenzione.

Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi che verranno emanati, il governo può adottare, inoltre, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

Ebilog: contributo solidarietà 2025

Previsti fino a 10.000 euro in caso di infortunio sul lavoro o decesso 

L’Ebilog, l’Ente nazionale per il settore Logistica, Trasporto merci e Spedizione, ha previsto un supporto a sostegno delle famiglie colpite  da un evento luttuoso o invalidante, avvenuto nell’anno 2025.

La richiesta deve essere presentata entro il 31 dicembre 2025 in via telematica, tramite il sito e deve contenere la seguente documentazione:

– certificato di morte del lavoratore e certificazione dell’Inail;

– certificato dell’Inail che attesti l’invalidità permanente;

– dichiarazione dell’azienda che certifichi che l’evento sia occorso in occasione del lavoro;

– ultima busta paga;

– certificato di stato di famiglia o autocertificazione;

– estremi dei dati bancari (codice IBAN) per il pagamento del contributo.

E’ previsto un contributo pari a:

10.000 euro in caso di decesso a causa infortunio sul lavoro;

5.000 euro in caso di di invalidità permanente, a causa infortunio sul lavoro, uguale o superiore al 70%.

I contributi sono erogati in ordine cronologico e  sulla base delle risorse definite

CCNL Portieri: avviate le consultazioni assembleari

Aumenti retributivi, Una Tantum e tutele sanitarie al vaglio dei lavoratori

Il 14 novembre 2025 le Organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno dato il via alle consultazioni dei lavoratori per l’approvazione dell’ipotesi di rinnovo siglata, con l’Associazione datoriale Confedilizia, lo scorso 30 ottobre 2025. Gli esiti delle dette consultazioni saranno trasmessi entro il 30 novembre 2025

Il nuovo CCNL avrà decorrenza dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2028.

L’accordo riguarda circa 40.000 lavoratori e introduce misure significative per migliorare le condizioni lavorative, retributive e di tutela del personale. Le Sigle sindacali hanno avviato le assemblee di consultazione con i lavoratori, i cui esiti saranno trasmessi alle Segreterie nazionali entro il 30 novembre 2025. 

L’accordo prevede un aumento economico complessivo di 209,20 euro per il livello A3/A4, riparametrato per gli altri livelli ed erogato in 3 tranches: la 1° di 154,28 euro a gennaio 2026, la 2° di 27,18 euro a  gennaio 2027, la 3° di 27,18 euro a gennaio 2028.

E’ prevista, inoltre, l’erogazione di un importo Una Tantum pari a 1.500,00 euro  per il livello A3/A4 come copertura del periodo di vacanza contrattuale. Tale importo verrà erogato in 3 rate da 500,00 euro con scadenza a novembre 2025, giugno 2026, giugno 2027.

E’ stata introdotta una maggiorazione del 15% della paga conglobata per i lavoratori con profili B e orario inferiore a 8 ore settimanali. 

Per quanto riguarda la prevenzione medica, l’accordo prevede l’introduzione di una giornata di permesso retribuito per effettuare visite mediche.

Viene incrementata l’indennità economica di malattia al 65% fino al 20° giorno e 75% dal 21° al 180° giorno.

In materia di assistenza sanitaria integrativa, dal 1° febbraio 2027, è stabilito un contributo aggiuntivo mensile di 6,00 euro a carico del datore di lavoro per ciascun lavoratore e destinato alle prestazioni sanitarie per i familiari fiscalmente a carico.

E’ stata introdotta l’indennità temporanea assoluta a carico del datore di lavoro per gli infortuni Inail dal 1° gennaio 2026

Inoltre è stata prevista:

– l’introduzione di un’indennità specifica per il servizio di consegna delle chiavi per locazioni;

– l’incremento dell’indennità per il ritiro di raccomandate e pacchi.

E’ stata recepita e ampliata la normativa sui congedi per le donne vittime di violenza di genere, con la possibilità di richiedere ulteriori 3 mesi di aspettativa non retribuita.

In merito alle festività nazionali riconosciute, è stata aggiunta, infine, la festa di San Francesco d’Assisi (4 ottobre).

Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà: il recupero delle risorse per il 2024

Illustrate le modalità per la fruizione delle riduzioni, a valere sulle risorse stanziate per l’anno scorso (INPS, circolare 14 novembre 2025, n. 143).

L’INPS ha illustrato le modalità per il recupero delle riduzioni contributive (previste dal D.L. n. 510/1996 e successive modificazioni) relative ai contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 148/2015, a valere  sulle risorse stanziate per l’anno 2024.

In particolare, per l’anno scorso sono destinatarie della riduzione contributiva in argomento le imprese che al 30 novembre 2024 abbiano stipulato un contratto di solidarietà (articolo 21, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 148/2015), nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

Piu nel dettaglio, con la circolare in argomento l’INPS ha fornito indicazioni e istruzioni per la fruizione della riduzione contributiva alle sole imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2025 (elencate nell’allegato n. 1 alla circolare in discussione).

Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

Inoltre, la circolare in commento include, tra l’altro, l’iter istruttorio delle richieste, le modalità di calcolo della riduzione contributiva, la cumulabilità del beneficio di cui al D.L. n. 510/1996 con l’agevolazione denominata Decontribuzione Sud e le modalità di compilazione del flusso Uniemens per i datori di lavoro.

CCNL Metalmeccanica Piccola Industria: riprende la trattativa per il rinnovo contrattuale

Intesa sul campo di applicazione e nuove proposte su sicurezza e appalti, prossimo incontro il 9 dicembre

Lo scorso 11 novembre 2025 si è svolto l’incontro online tra le Organizzazioni sindacali Fims-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm e le Associazioni datoriali Unionmeccanica, Confapi per il rinnovo del CCNL di settore, scaduto a dicembre 2024.

L’incontro si è focalizzato sulle proposte della piattaforma sindacale presentata, toccando alcuni punti chiave, tra cui il campo di applicazione, i diritti di informazione e partecipazione, la sicurezza, le politiche sociali, gli appalti e i diritti sindacali.

In merito all’adeguamento del campo di applicazione contrattuale, le Parti sociali hanno espresso intesa sull’introduzione di attività attualmente non previste.

Per quanto riguarda la prevenzione, salute e sicurezza, Unionmeccanica ha riconosciuto i break formativi come principale forma di formazione in caso di infortunio o quasi infortunio, oltre all’aggiornamento formativo.

L’Associazione datoriale ha manifestato, inoltre, disponibilità a rafforzare il diritto di informazione e partecipazione, mantenendo RSU, RLS e le OO.SS. come unici soggetti titolari, escludendo l’introduzione di nuovi organismi.

Per quanto riguarda gli appalti, infine, Unionmeccanica ha mostrato la propria apertura a proporre l’obbligo di applicare i contratti sottoscritti dai sindacati più significativi, ribadendo il divieto di esternalizzare le attività principali.

Il prossimo incontro è stato fissato per il 9 dicembre 2025.

Richiesta rendita vitalizia: le nuove indicazioni

Delineato un sistema di decorrenza in sequenza dei termini di prescrizione del diritto (INPS, circolare 12 novembre 2025, n. 141).

In attuazione della sentenza n. 22802/2025 delle Sezioni unite della Corte di cassazione che hanno delineato un sistema di decorrenza in sequenza dei termini di prescrizione del diritto a chiedere la costituzione della rendita vitalizia, l’INPS con la circolare in commento ha fornito le indicazioni che sostituiscono integralmente le precedenti istruzioni contenute nella circolare n. 48/2025.

In particolare, lo schema interpretativo delineato dalla Suprema Corte prevede che, dalla data di prescrizione dei contributi obbligatori omessi, decorre il termine di dieci anni, entro il quale il datore di lavoro può esercitare la facoltà di chiedere la costituzione della rendita vitalizia in favore del lavoratore.

Decorso tale termine, ed entro un ulteriore termine decennale, il lavoratore può attivare il diritto di costituire la rendita vitalizia in via sostitutiva, a risarcimento del danno subito. Trascorso anche quest’ultimo periodo, resta la possibilità per il lavoratore di costituire la rendita vitalizia a proprio carico.

Infine, la circolare in argomento descrive gli adempimenti amministrativi che le strutture territoriali dell’INPS devono osservare nella definizione delle domande di costituzione della rendita vitalizia.

CCNL Dirigenti Enti Locali: firmata ipotesi di accordo

Previsto un incremento medio pari a 444,00 euro per 13 mensilità

In data 11 novembre 2025 le Parti sociali hanno sottoscritto l’ipotesi di contratto relativo all’Area delle Funzioni Locali per il triennio 2022-2024.

Il contratto, che interessa complessivamente circa 13 mila dirigenti, prevede:

– incrementi medi mensili pari a 444,00 euro per tredici mensilità;

– il rafforzamento delle forme partecipative delle relazioni sindacali in ordine all’Informativa, al Confronto e all’Organismo paritetico per l’Innovazione;

– il rafforzamento delle tutele a favore del personale, con particolare riferimento alle terapie salvavita per gravi patologie, ai congedi per i genitori, al patrocinio legale in caso di aggressioni, alle politiche di age-management;

– il potenziamento del ruolo della formazione all’interno delle amministrazioni:

– la possibilità di destinare risorse al welfare integrativo.

ADI e verifica della condizione di svantaggio: estensione del servizio all’UEPE

L’INPS rende noto che il servizio di validazione della condizione di svantaggio e dell’inserimento nei programmi di trattamento e assistenza è stato esteso anche agli Uffici di esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia (INPS, messaggio 12 novembre 2025, n. 3408).

La condizione di svantaggio e l’inserimento in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica Amministrazione, come ben noto, sono requisiti di accesso alla misura dell’Assegno di inclusione (ADI) soggetti a verifica da parte dell’INPS.

 

Per effettuare tale verifica, è stato rilasciato, nel sito istituzionale dell’INPS, un apposito servizio denominato “Validazione delle certificazioni ADI”, a uso delle Strutture sanitarie del Ministero della salute.

 

Con il messaggio in commento, l’Istituto comunica l’estensione del predetto servizio anche agli Uffici di esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia (UEPE).

Attraverso il servizio “Validazione delle certificazioni ADI”, gli UEPE, dunque, possono validare la dichiarazione indicata nella domanda dell’ADI, relativa alle certificazioni attestanti le condizioni di svantaggio di cui all’articolo 3, comma 5, lettera f) del D.M. n. 154/2023 per il richiedente e/o per i componenti del proprio nucleo familiare.

 

Nel caso di conferma, da parte degli UEPE, della condizione di svantaggio e dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza, all’esito positivo dell’istruttoria per gli ulteriori requisiti, le domande vengono accolte e poste in pagamento.

 

L’INPS precisa che la verifica del requisito è considerata positiva anche nel caso in cui l’esito non venga registrato nella procedura di validazione entro sessanta giorni dalla comunicazione ricevuta da parte dell’Istituto, secondo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del D.M. n. 154/2023, fatti salvi gli ulteriori controlli ai fini dell’accesso alla misura.

 

Per agevolare la compilazione della sezione della domanda, sono state pubblicate le tabelle relative alle articolazioni delle Strutture Sanitarie del Ministero della salute e alle articolazioni per le Regioni e le Province degli Uffici di esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia: nel caso in cui il richiedente indichi un’Amministrazione errata (ad esempio, un Comune in luogo di un Ufficio del Ministero della giustizia), il medesimo, prima del completamento dell’istruttoria, può richiedere la correzione dei dati indicati in domanda alla Struttura territorialmente competente dell’INPS.