Riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terrreni

Nell’ambito delle disposizioni per il contenimento dei costi di energia e il rilancio industriale, il Governo ha approvato, tra le altre misure urgenti, la riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni posseduti al 1° gennaio 2022, per rideterminare il valore di acquisto ai fini del calcolo della plusvalenza da cessione (art. 29, D.L. n. 17/2022).

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI NON NEGOZIATE IN MERCATI REGOLAMENTATI

Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, ai fini delle imposte sui redditi, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2022, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell’elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
L’imposta sostitutiva è pari al 14 per cento sia per le partecipazioni che risultano qualificate alla data del 1° gennaio 2022, sia per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate.
L’imposta sostitutiva è versata tramite modello F24 entro il 15 giugno 2022, ovvero, può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 15 giugno 2022. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
La redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 15 giugno 2022.
L’assunzione del valore rivalutato quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai fini delle imposte sui redditi.

RIVALUTAZIONE DEI TERRENI EDIFICABILI E CON DESTINAZIONE AGRICOLA

Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, ai fini delle imposte sui redditi, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2022, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
L’imposta sostitutiva è pari al 14 per cento del valore rivalutato ed è versata tramite modello F24 entro il 15 giugno 2022.
L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 15 giugno 2022. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
La redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 15 giugno 2022.
La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale.
L’assunzione del valore rivalutato quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai fini delle imposte sui redditi.

Siglato protocollo di sicurezza integrato di filiera

 

Siglato il 2/3/2022, tra il MINISTERO DEL LAVORO, AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. (di seguito anche “la Società”) e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI, la SLA-CISAL, la UGL VIABILITA’ E LOGISTICA, la FILLEA-CGIL, la FILCA-CISL, la FENEALUIL, il protocollo di sicurezza integrato di filiera.

Le Parti individuano come valori fondanti della nuova cultura della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori conoscenza, condivisione, responsabilità, prevenzione e formazione.
Al fine di promuovere la sicurezza attraverso azioni formative e di comunicazione in grado di garantire la creazione e la diffusione capillare delle competenze dell’intera filiera ed anche per estendere le metodologie ed i valori del programma di rafforzamento culturale, viene creata la Safety Academy, in modo da recepire il contributo delle parti sociali nella guida strategica delle iniziative e la fondamentale partecipazione del mondo accademico e in generale di esperti di rilievo nel settore della Salute e Sicurezza che assicurino anche:
a. La diffusione delle buone pratiche e delle attività di prevenzione realizzate dall’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).
b. La valorizzazione dei contributi e delle sinergie – ove operativi – degli Enti Bilaterali contrattuali deputati alla formazione e sicurezza dei lavoratori.
c. Promuovere, sviluppare ed implementare campagne mirate di informazione e comunicazione al fine di garantire la capillare diffusione delle best practice organizzative in materia di salute e sicurezza, nonché la diffusione dei principi di legalità d’impresa.
Al fine di promuovere la diffusione di questa nuova cultura, le Parti si impegnano a sviluppare ulteriormente l’azione del programma di rafforzamento culturale già sviluppato in ASPI.
In questo quadro di rafforzamento della cultura e dei comportamenti e nella direzione di rafforzare quanto già previsto all’art. 44 del D.Lgs. 81/2008, viene istituita la “Stop Work Authority”, con la quale si formalizza l’autorità di ciascuna lavoratrice/lavoratore ASPI e delle aziende del Gruppo, indipendentemente dalla posizione, anzianità e ruolo, di interrompere il lavoro quando ritiene che questo non sia svolto in sicurezza perché potrebbe condurre, per sé o per altri, ad incidenti, infortuni o malattie professionali. Qualora ciò avvenisse, dovranno essere posti dalle aziende tutti gli interventi finalizzati a ripristinare le condizioni di sicurezza e tutela per il lavoro e in ogni caso garantita la continuità di tutti i diritti contrattuali e di legge. A tal fine sarà elaborato un manifesto, affinché sia data massima diffusione a tale importante iniziativa e perché sia chiaro ed evidente che nessuna colpa o responsabilità potrà essere imputata ad un dipendente che, in buona fede, segnali una situazione a rischio o che fermi le attività in applicazione della “Stop Work Authority”, anche se tale azione dovesse successivamente risultare non necessaria.

Firmato il rinnovo del CCNL per i dirigenti dell’agricoltura

 

Sottoscritto il rinnovo del CCNL per i dirigenti dell’agricoltura

Il contratto, la cui sfera di applicazione si allarga anche ai frantoi e alle aziende di coltivazioni idroponiche, decorre dal 1° gennaio 2021 e scade il 31 dicembre 2024, mentre quanto previsto per il trattamento retributivo ha validità biennale e scade il 31 dicembre 2022.
Per retribuzione si intende l’insieme di tutte le corresponsioni di carattere fisso e continuativo godute dal dirigente.
Lo stipendio base mensile è aumentato, per il biennio 2021 – 2022 del seguente importo:
a) con decorrenza 1° marzo 2022 di € 100,001;
b) con decorrenza 1° ottobre 2022 di € 75,00.
Pertanto, il nuovo stipendio base mensile spettante ai dirigenti in forza alla data di rinnovo sarà pari a € 4.480,00 con decorrenza 1° marzo 2022 e a € 4.555,00 con decorrenza 1° ottobre 2022.
Al dirigente che esplica la sua attività al servizio di una sola azienda può essere fornita dal datore di lavoro una abitazione decorosa, per le normali esigenze familiari.

TRASFERTE
Le spese per vitto, alloggio, viaggio e simili sostenute dal dirigente per ragioni inerenti al proprio servizio, debbono essere rimborsate, previa documentazione ove possibile, entro il mese in cui il particolare servizio che le ha determinate ha avuto luogo.
Dal 1° marzo 2022 sull’importo delle spese di viaggio, vitto e alloggio deve applicarsi una maggiorazione del 10 per cento a titolo di rimborso delle piccole spese non documentabili. Sono ammesse le forfetizzazioni.
Dal 1° marzo 2022 al lavoratore è inoltre riconosciuta, in caso di trasferta al di fuori dal territorio comunale sede di lavoro, una indennità giornaliera pari a 15,00 euro, elevata a 25,00 euro in caso di trasferta all’estero.

TFR
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, spetta al dirigente il trattamento di fine rapporto che il datore di lavoro accantona presso l’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura (ENPAIA) di cui all’art. 20, lett. A).

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Il For.Agri. – Fondo interprofessionale per la formazione continua in agricoltura, viene alimentato dal contributo integrativo dello 0,30% della retribuzione dei dirigenti e dalle quote assegnate a valere sul terzo delle risorse derivanti dallo stesso contributo.

RESPONSABILITA’ CIVILE E/O PENALE CONNESSA ALLA PRESTAZIONE
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il dirigente, con onere a proprio carico, contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, conseguenti a colpa nello svolgimento delle mansioni dallo stesso dirigente espletate. A decorrere dal 1° gennaio 2023 al dirigente viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, con premio a carico del datore di lavoro e con un limite massimo di € 70,00 annui, la copertura delle spese legali sostenute in caso di procedimenti penali relativi a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni attribuite, non dipendenti da colpa grave o dolo.

CONTRIBUTO DI ASSISTENZA CONTRATTUALE
I datori di lavoro e i dirigenti agricoli sono tenuti a versare, a favore delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto, un contributo annuo a titolo di assistenza contrattuale. La quota a carico del dirigente sarà trattenuta dal datore di lavoro e da questi versata unitamente alla propria. Con separato accordo le Parti stabiliscono la misura e le quote della predetta contribuzione da destinare.

Accertamento di incompatibilità all’esercizio della professione di commercialista

Con l’Ordinanza 25 febbraio 2022, n. 6299, la Corte di Cassazione ha affermato che ai fini della maturazione del diritto al trattamento previdenziale da parte dei dottori commercialisti, spetta alla Cassa di previdenza l’autonomo potere di accertamento dell’esercizio della professione in situazione di incompatibilità, prescindendo da un eventuale decisione dell’Ordine professionale.

In tema di verifica dei requisiti per il legittimo esercizio della professione di dottore commercialista, la Corte di Cassazione ha affermato che la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti (di seguito “Cassa”) è titolare del potere di accertare, sia all’atto dell’iscrizione ad essa, sia periodicamente, e comunque prima dell’erogazione di qualsiasi trattamento previdenziale, ed a tale limitato fine, che l’esercizio della corrispondente professione non sia stato svolto nelle situazioni di incompatibilità, ancorché quest’ultima non sia stata accertata dal Consiglio dell’Ordine competente. Tale autonomo potere di accertamento sussiste nel momento della verifica dei presupposti per l’erogazione del trattamento previdenziale, al quale si associa naturalmente la cessazione dell’iscrizione all’Ordine, non potendosi ravvisare ostacolo alcuno nella carenza di una procedura specifica per l’esercizio di esso, risultando le garanzie procedimentali suscettibili di essere in ogni caso assicurate dall’osservanza delle norme generali.
La potestà esclusiva del Consiglio dell’ordine in merito alla cancellazione per incompatibilità riguarda solo l’aspetto afferente l’esercizio della professione, mentre quella attribuita alla “Cassa” è finalizzata a verificare uno dei presupposti per il riconoscimento di un trattamento pensionistico e, segnatamente, quello riguardante l’avvenuto esercizio legittimo della professione; ove si ritenesse che il potere di cancellazione fosse di esclusiva attribuzione dei Consigli dell’Ordine, nei casi in cui sia già venuta meno l’iscrizione all’Ordine medesimo, sarebbe preclusa la possibilità di verificare il legittimo e continuativo esercizio della professione, requisito, questo che costituisce titolo non solo per l’iscrizione all’Albo ma anche alla “Cassa”.
La Corte di Cassazione ha precisato, inoltre, che il potere della Cassa di verifica dell’esercizio della professione ai fini dell’iscrizione in ambito previdenziale, deve ritenersi esteso anche al potere di verifica del legittimo esercizio della professione medesima anche sotto l’aspetto della valutazione dell’esistenza o meno di cause di incompatibilità altrimenti, si snaturerebbe la portata della norma che dispone la facoltà della Cassa di esigere dall’iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all’atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa medesima e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d’affari, limitatamente agli ultimi quindici anni. La Cassa può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all’iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di novanta giorni, viene sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.
Dunque, il potere di verifica spettante alla Cassa, riguardo alla legittima iscrizione alla gestione previdenziale di categoria, deve intendersi esteso anche alla verifica dell’assenza di cause di incompatibilità con l’esercizio della professione di commercialista.

Riduzione dell’Iva per il contenimento dei costi del gas naturale

Nella G.U. n. 50 del 1° marzo 2022 è stato pubblicato il D.L. 01 marzo 2022, n. 17, recante le misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. Tra i provvedimenti è stata prevista la riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas (art. 2, D.L. n. 17/2022).

In deroga a quanto previsto dal Decreto Iva, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5%.

Qualora le suddette somministrazioni sono contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

Inoltre, al fine di contenere per il secondo trimestre dell’anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l’ARERA provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell’importo di 250 milioni di euro.

Tale importo è trasferito alla CSEA entro il 31 maggio 2022.

Bonus sostenibilità per le imprese di autotrasporto

Nell’ambito delle misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, il Governo ha introdotto incentivi in favore delle imprese del settore dell’autotrasporto per la riduzione dei costi di carburante (art. 6, D.L. n. 17 del 2022).

Gli interventi adottati dal Governo a sostegno delle imprese di autotrasporto riguardano l’incremento della deduzione forfetaria delle spese non documentate ai fini della determinazione del reddito d’impresa e l’introduzione di crediti d’imposta correlati all’acquisto di carburante BlueDiesel e Gas naturale liquefatto per la trazione di mezzi di trasporto merci su strada.
In particolare, per l’anno 2022:
– sono stanziati ulteriori 5 milioni di euro per finanziare l’aumento della deduzione forfetaria delle spese non documentate (art. 1, co. 106, L. n. 266 del 2005) prevista, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, in favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci;
– alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione (Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti), è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 15 per cento del costo di acquisto (al netto dell’IVA) del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto del limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro;
– alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, è riconosciuto un credito d’imposta, nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute (al netto dell’IVA) per l’acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto del limite massimo di spesa di 25 milioni di euro.

I crediti d’imposta:
– sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24. A tal fine non si applicano i limiti alla compensazione;
– non concorrono alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile IRAP e non rilevano ai fini del rapporto per la determinazione della quota deducibile degli interessi passivi e dei costi generali;
– sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il beneficio è soggetto alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

I criteri di spettanza e le modalità di attuazione dei crediti d’imposta saranno definiti con successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della Transizione Ecologica e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che definirà in particolare le procedure di concessione, la documentazione richiesta, le condizioni di revoca e i controlli.

CONFESERCENTI VENETO: accordo per l’accesso agli ammortizzatori sociali

Sottoscritto il 9/2/2022, tra CONFESERCENTI Veneto e le Organizzazioni Sindacali regionali dei Lavoratori del Commercio, del Terziario e del Turismo, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS,l’accordo regionale sulle procedure di accesso agli ammortizzatori sociali.

A seguito della riforma degli ammortizzatori sociali 2022, le Parti – Confesercenti Veneto e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil del Veneto – hanno sottoscritto il 9 febbraio 2022, l’accordo per la regolamentazione delle procedure di accesso.
Premesso che:

– a seguito dell’emergenza epidemiologica ed economica legata al Covid-19, nel 2020 le parti sociali hanno siglato un accordo per le procedure semplificate per l’accesso agli ammortizzatori sociali e hanno attivato, per il tramite di Ente Bilaterale Veneto FVG, un portale per la gestione delle procedure di informazione e consultazione sindacale che permette una gestione semplificata dell’informativa da inviare alle OOSS provinciali da parte delle aziende e dei loro Consulenti del Lavoro e la validazione, anche a distanza, dei relativi accordi;

– la riforma degli ammortizzatori sociali allarga il campo di applicazione anche alle aziende con un numero medio di dipendenti negli ultimi 6 mesi pari o inferiore a 5;

– le parti riconoscono l’utilità e l’efficacia dello strumento adottato per il tramite di Ente Bilaterale Veneto FVG e confermano la necessità di adottare un sistema di procedure di informazione e consultazione sindacale semplificato e automatizzato come quello sperimentato, anche per la gestione ordinaria degli ammortizzatori sociali;

tutto ciò premesso, le Parti territoriali hanno convenuto quanto segue:

1. fatto salvo quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, l’azienda che intenda attivare, per la gestione delle sospensioni/riduzioni di attività gli ammortizzatori sociali previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale, anche attraverso l’Associazione Datoriale a cui aderisce o conferisce mandato, invierà alle parti sociali, tramite l’Ente Bilaterale Veneto FVG la richiesta di attivazione delle previste procedure di informazione e consultazione sindacale, che permetta la verifica da parte delle OO.SS. circa le esigenze aziendali di attivazione dell’ammortizzatore sociale richiesto;

2. il presente accordo trova applicazione per le aziende che applicano integralmente il CCNL della specifica loro categoria all’interno dei settori Terziario e Turismo, nonché i relativi accordi territoriali integrativi, e siano aderenti all’Ente Bilaterale Veneto FVG;

3. i componenti provinciali delle OO.SS. preposti all’esame congiunto tramite tale procedura sono attualmente quelli indicati all’Allegato A dell’accordo in esame;

4. in conformità con quanto previsto dalla Circolare INPS n. 18/2022, il presente accordo ha validità per gli ammortizzatori sociali erogati a partire dall’1/1/2022 ed è subordinato ad eventuali successivi provvedimenti governativi.

Indennità di malattia lavoratori TPL: attivata la procedura per il rimborso

2 mar 2022 Il Ministero del Lavoro fornisce istruzioni per la trasmissione dei dati necessari a consentire alle aziende del settore del trasporto pubblico locale l’accesso alle risorse destinate a coprire i maggiori oneri anticipati per l’integrazione delle indennità di malattia fruite dal proprio personale per l’anno 2021. (Comunicato del 28 febbraio 2022)

In particolare, le aziende aventi titolo al rimborso dovranno inoltrare a mezzo PEC al suddetto Ministero:
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato nonché la Tabella Oneri pubblicata sul sito istituzionale del Ministero.
La documentazione dovrà essere compilata in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile; ciascun allegato dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante con firma apposta per esteso e leggibile;
ai sensi dell’art. 40 del DPR 445/2000, i certificati e gli atti di notorietà, da produrre nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono sostituiti dalle dichiarazioni, di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. sopra citato, corredate da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
Nel caso in cui non si disponga della firma digitale, l’allegato relativo alla Tabella Oneri va compilato elettronicamente, stampato e firmato. In esso dovrà essere inserito il numero dei dipendenti addetti specificamente al trasporto pubblico locale nell’anno di riferimento e l’importo dell’onere complessivo dovrà corrispondere all’importo riportato nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
La predetta documentazione dovrà essere trasmessa entro il termine del 31 marzo 2022, a pena di decadenza.
Le aziende escluse, a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto, possono attivare un contraddittorio con l’Amministrazione attraverso la formulazione di osservazioni e la presentazione di documenti.

Contributi per prodotti sfusi o alla spina: domande dal 1° marzo 2022

Per le imprese e i commercianti che promuovono la vendita di prodotti sfusi o alla spina, via libera alle nuove richieste di contributi per prodotti sfusi o alla spina (INVITALIA – Comunicato 01 marzo 2022)

A partire dal 1° marzo e fino al 30 aprile 2022 potranno nuovamente presentare la domanda per ottenere il rimborso delle spese sostenute nel 2021.
La richiesta si presenta esclusivamente online sulla piattaforma informatica di Invitalia.
L’iniziativa è destinata a esercizi commerciali di vicinato e alla media e grande distribuzione per la predisposizione di spazi dedicati alla vendita di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, o per l’apertura di nuovi negozi che predispongano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi.
La misura prevede un rimborso pari alla spesa sostenuta, fino a un importo massimo di 5.000 euro, che sarà corrisposto secondo l’ordine di presentazione delle domande ammissibili e nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
La modulistica e il bando sono reperibili sul sito Ministero Transizione Ecologica.

INL – Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali: nuove Faq

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota 01 marzo 2022, n. 393, fornisce nuovi chiarimenti in relazione all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali

– Coloro che svolgono esclusivamente attività di volontariato, a fronte della quale percepiscono solo rimborsi spese, non sono ricompresi nell’ambito di applicazione della normativa (L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021) concernente l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.
Ciò in quanto l’obbligo di comunicazione introdotto dalle disposizioni di cui sopra, è finalizzato a monitorare e contrastare forme elusive nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali. Tale obbligo interessa esclusivamente i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.
Tanto premesso si ritiene che, laddove i soggetti coinvolti non siano prestatori di lavoro e che le somme ad essi accordate costituiscano meri rimborsi spesa, essi non siano ricompresi nell’obbligo. Resta salva ogni eventuale verifica in ordine alla conformità della fattispecie astrattamente ipotizzata al caso concreto ed alla esatta qualificazione di detti rapporti, sui quali rimane fermo ogni potere di accertamento.

– Le guide turistiche possono ritenersi escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.

– Le prestazioni occasionali rese dai traduttori, dagli interpreti e dai docenti di lingua sono escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva in quanto ricomprese tra le prestazioni intellettuali.

– In caso di utilizzo di piattaforma digitale utilizzata per gestire le assegnazioni dei progetti di traduzione o altro a traduttori, revisori e altri linguisti tramite inviti da parte dei Project Manager, la prestazione di lavoro occasionale resa dai traduttori è esclusa dall’obbligo ma, poiché si utilizzano piattaforme digitali, essa rientra nell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 9-bis, commi 2, 2 quater e 2 quinquies, D.L. n. 510/1996, come modificato dal D.L. n. 152/2021 (conv. da L. n. 233/2021).

– Una S.p.A. a partecipazione pubblica, che persegue finalità pubblicistiche (ad es. progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali), qualora ricorra a prestazioni di lavoro autonomo occasionale, è tenuta al rispetto dell’obbligo di comunicazione ex art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, in quanto non può ritenersi equiparabile ad una P.A. per la sola circostanza che l’ente pubblico ne possegga, in tutto o in parte, le azioni.

– Le consulenze scientifiche rese da medici iscritti all’ordine possono ritenersi escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.

– Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in regime di smartworking al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia nell’ambito di progetti di integrazione per i migranti non sono ricomprese nell’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto essendo svolte all’estero sono soggette alla disciplina del Paese dove vengono espletate.

– Le prestazioni rese dai produttori assicurativi sono ricomprese nell’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, se rese da produttori assicurativi occasionali, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione, rientranti nel quinto gruppo di cui all’art. 7 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione; diversamente, non sono soggette all’obbligo di comunicazione le prestazioni rese dai produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo contratto collettivo, trattandosi di attività commerciale.

– Non è previsto l’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 per gli sportivi/atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l’uso della propria immagine, con impegno a pubblicizzare/diffondere lo specifico marchio, indossando capi ed attrezzature durante allenamenti, gare, manifestazioni sportive, fiere ed eventi promozionali, in tempi e in luoghi diversi, sia in Italia che all’Estero.
Questo perché si ritiene che la concessione, da parte dell’atleta, dell’uso della propria immagine per sponsorizzare il marchio dell’azienda non integri una prestazione lavorativa, quanto piuttosto l’assunzione di un obbligo “di permettere”, che in quanto tale non comporta l’obbligo di comunicazione di cui sopra.

– La prestazione di lavoro autonomo occasionale resa nelle ore serali/notturne e/o nei giorni festivi da parte di tecnici patentati di pronto intervento per persone intrappolate in ascensore, contattati per il tramite di un call center, deve essere preventivamente comunicata da parte del committente ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?
Le peculiarità della prestazione resa in pronto intervento da parte di lavoratori autonomi che, seppur a monte individuati dal committente in una lista fornita al call center, non hanno l’obbligo di risposta alla chiamata, unitamente alle ragioni di urgenza dell’intervento stesso, potranno rilevare sotto il profilo della non sanzionabilità della eventuale omessa comunicazione nei tempi previsti, tenuto conto della oggettiva impossibilità di conoscere e, quindi, di comunicare in tempi utili tutti i requisiti minimi della comunicazione ai sensi del citato art. 14 e della nota MLPS/INL n. 29 dell’11/01/2022.