La corresponsione dell’indennità in caso di servizio di pronta disponibilità

in tema di servizio di pronta disponibilità, il limite di 6 turni al mese per ciascun dipendente, va inteso come previsione di natura programmatica e non come contingente temporale invalicabile, avuto riguardo alla qualità dei destinatari ed alla natura del servizio reso, oltre che alla remunerazione prevista dalla contrattazione collettiva; il che vale a dire, che uno sforamento del limite è anche possibile, ferma restando la corresponsione dell’indennità per ogni pronta disponibilità della durata di 12 ore e fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno laddove la violazione si sia risolta in un pregiudizio per il recupero delle energie psicofisiche (Corte di Cassazione, ordinanza 15 dicembre 2022, n. 36843)

Una Corte d’Appello territoriale, aveva accolto il ricorso proposto da più lavoratori turnisti nel settore sanitario, al fine di farsi riconoscere, da parte dell’Azienda, quale datrice di lavoro, un ristoro economico per i turni di pronta disponibilità svolti nella misura superiore a quella prevista contrattualmente. Difatti, ella aveva accolto la domanda inerente la regola secondo cui, i turni di pronta disponibilità dovevano essere 6 mensili, mentre nel caso di specie non avevano mai rispettato tale limite, ed altresì, rigettato la parte in cui si richiedeva di parametrare l’indennità a quella prevista per i dirigenti medici, avendo riconosciuto a quest’ultimi, un indennizzo pari al raddoppio dell’indennità identificata dalla contrattazione collettiva per i ricorrenti.

Avverso la sentenza di secondo grado, ricorre l’Azienda in Cassazione sul presupposto che, avendo l’indennità di cui trattasi carattere risarcitorio, e pertanto, il danno da usura psicofisica reclamato dagli operatori sanitari era di natura non patrimoniale, quindi causata da fatto illecito o da inadempimento contrattuale, ciò presupponeva, per la sua risarcibilità, la sussistenza di un pregiudizio concreto e patito, sul quale quindi gravava l’onere della prova. Invero, secondo l’Impresa, la Corte d’Appello, nel riconoscere ai lavoratori il diritto a tale indennità avente carattere risarcitorio, era incorsa in una violazione di legge, poiché aveva ritenuto di poter prescindere dall’accertamento della sussistenza, e dell’eventuale concreta misura della lesione dell’integrità psicofisica reclamata da costoro. Ed ancora sottolineava che, la Corte di secondo grado, pur affermando che la fissazione di turni ulteriore rispetto ai 6 previsti costituiva modalità estranea alla previsione normativa contrattuale, aveva assunto il diritto di determinarne il valore economico, così violando la norma contrattuale di riferimento, che era chiara nel delineare le caratteristiche dell’istituto della pronta disponibilità, e alla quale le parti avevano fatto espresso riferimento.

La Corte di Cassazione si pronunciava respingendo il ricorso.

Nel merito difatti, si era espressa statuendo che, in tema di servizio di pronta disponibilità, il limite di 6 turni al mese per ciascun dipendente, va inteso come previsione di natura programmatica e non come contingente temporale invalicabile, avuto riguardo alla qualità dei destinatari ed alla natura del servizio reso, oltre che, alla remunerazione prevista dalla contrattazione collettiva; il che vale a dire, che uno sforamento del limite è anche possibile, ferma restando la corresponsione dell’indennità per ogni pronta disponibilità della durata di 12 ore e fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno laddove la violazione si sia risolta in un pregiudizio per il recupero delle energie psicofisiche (Corte di Cassazione, ordinanza 15 dicembre 2022, n. 36843).

Pertanto, la Suprema Corte rigettava il ricorso presentato dall’Azienda, condannandola altresì al pagamento delle spese di giudizio.