Revisori legali: istruzioni operative sull’obbligo formativo

Fornite istruzioni operative circa l’imputazione dei crediti formativi agli anni 2017, 2018 e 2019 per i revisori legali (Ministero dell’economia e delle finanze – Circolare 17 gennaio 2022, n. 3).

L’articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 ha introdotto l’obbligo della formazione continua obbligatoria a carico degli iscritti al registro della revisione legale dei conti, recependo in tal modo le disposizioni dell’articolo 13 della direttiva 2006/43/CE, secondo cui l’attività formativa in discorso è obbligatoria e il mancato aggiornamento deve essere sanzionato a cura degli Stati Membri. Il comma 4 dell’articolo 27 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, poi, ha disposto che la vigenza decorresse a far data dal 1° gennaio 2017.
In relazione all’assolvimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti, si sono registrate da subito diverse difficoltà, riconducibili al complesso processo di transizione a una disciplina molto articolata e relativamente severa rispetto a quella vigente anteriormente alla riforma, alla eterogeneità delle provenienze ed esperienze professionali degli iscritti, nonché alla diffusa mancanza di chiarezza circa i compiti, doveri e responsabilità dei revisori. Ne è risultata una rilevante quota di inadempimento, da parte della popolazione degli iscritti al registro rispetto all’obbligo formativo; la percentuale dei revisori inadempimenti, pur in costante riduzione, rimane pur sempre consistente tanto che le connesse problematiche sono state recentemente prese in considerazione e affrontate dalle disposizioni di cui all’articolo 14 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8 luglio 2021, n. 135 in materia di procedimento sanzionatorio.
In particolare, l’articolo 14 del menzionato regolamento prevede che il mancato assolvimento dell’obbligo formativo può essere accertato, trascorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro (19 ottobre 2021), soltanto nei riguardi dei revisori legali dei conti che non avessero regolarizzato entro tale termine il debito formativo sussistente al 31 dicembre 2019. In altre parole, la disposizione regolamentare consente ai revisori iscritti al registro di regolarizzare l’eventuale debito formativo a loro carico relativamente agli anni 2017, 2018 e 2019, entro il 17 gennaio 2022. Con la circolare n. 3/2020 il MEF aveva disposto che qualsiasi regolarizzazione del debito formativo pregresso sarebbe stata consentita esclusivamente tramite la piattaforma dedicata.

A decorrere dal 19 ottobre 2021, pertanto, agli iscritti è concesso un periodo di novanta giorni per regolarizzare eventuali debiti formativo a loro carico. Il periodo di novanta giorni si conclude, quindi, in data 17 gennaio 2022.
Con riguardo al periodo di novanta giorni concesso dalla norma, il MEF deve prendere atto delle frequenti interruzioni che hanno interessato la funzionalità della piattaforma dedicata; tali interruzioni, dovute a motivi tecnici nella maggior parte dei casi non prevedibili, potrebbero aver ridotto, nei fatti, il periodo di novanta giorni previsto dalla disposizione regolamentare richiamata.
Di conseguenza, ai fini di una corretta applicazione della norma, il MEF ritiene opportuno comunicare agli iscritti che avessero patito le interruzioni dovute a cause di forza maggiore che hanno interessato la piattaforma, che non sarà presa a riferimento quale data dell’accertamento previsto dall’articolo 11 del più volte citato D.M. n. 135 del 2021 la data del 18 gennaio 2022, ma una data più congrua che tiene conto dei giorni di inattività della piattaforma stessa.
Una ricognizione ragionevolmente accurata delle interruzioni intervenute dalla data del 19 ottobre 2021 evidenzia un periodo di inattività complessivamente quantificabile in 30 giornate.
La corretta attuazione della disposizione di cui all’articolo 14 del regolamento, nonché le obiettive ragioni di tutela degli iscritti al registro della revisione cui le disposizioni concedono la possibilità di recuperare il debito formativo pregresso, richiedono che nel computo di tale complessivo periodo si tenga conto di tali situazioni, nonché delle ragioni di tutela dei revisori sopra esposte. Pertanto, MEF comunica che la posizione degli iscritti riguardo al debito formativo pregresso degli anni 2017. 2018 e 2019 sarà valutata alla data del 17 febbraio 2022.
Infine, precisa che gli obblighi formativi relativamente agli anni 2017, 2018 e 2019 si considerano regolarmente assolti nel periodo concesso dall’articolo 14 del D.M. n. 135 del 2021 qualora l’iscritto interessato abbia maturato complessivi 60 crediti, di cui almeno 30 caratterizzanti ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010, senza avere necessariamente riguardo alla precisa imputazione dei crediti stessi ai singoli anni del triennio. Pertanto, è in regola il revisore che durante il periodo concesso dal D.M. n. 135/2021 maturasse 60 crediti complessivi di cui almeno 30 caratterizzanti purché imputati a uno qualsiasi dei tre anni considerati. Infatti, è sufficiente a rispondere alle prescrizioni del provvedimento regolamentare il momento materiale del recupero, che deve ricadere entro il periodo concesso.

Imposta sulla pubblicità: segnaletica del posto auto col marchio d’impresa

La segnaletica utilizzata dalla società di autonoleggio per indicare i posti auto assegnati all’interno dell’area di parcheggio dell’aeroporto, dove ritirare e consegnare l’auto noleggiata, non costituisce una mezzo pubblicitario anche se riproduce il marchio o la denominazione della società. Pertanto, deve ritenersi esclusa l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità. (Corte di Cassazione – Sentenza 11 gennaio 2022, n. 530).

La società di autonoleggio ha installato diversi cartelli con il proprio marchio per indicare, all’interno del parcheggio dell’aeroporto, l’area di propria pertinenza dove ritirare e consegnare le auto noleggiate.
La società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni ha emesso avviso di accertamento nei confronti della società di autonoleggio, per omesso pagamento dell’imposta sulla pubblicità, ritenendo che l’apposizione del marchio e del nome della società sui cartelli, li rendesse mezzi pubblicitari, con l’ulteriore funzione di indicare il luogo di esercizio dell’attività commerciale e promuovere la domanda di beni e servizi ovvero migliorare l’immagine del servizio pubblicizzato.
I giudici tributari hanno accolto il ricorso e annullato l’atto di accertamento, con esclusione del presupposto d’imposta nella diffusione di messaggi pubblicitari, sul rilievo che le scritte apposte sui cartelli assolvessero alla specifica funzione di indirizzare i clienti della società di autonoleggio verso il luogo, di pertinenza della stessa società, in cui vanno prelevati o riconsegnati i veicoli noleggiati, trattandosi di luogo, il parcheggio, il cui accesso è riservato ai clienti delle varie società di noleggio che vi operano.

La decisione è stata impugnata dalla concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta che ha eccepito che i mezzi accertati, seppur utilizzati anche per ulteriori finalità rispetto a quella pubblicitaria, hanno anche la funzione di indicare il luogo di esercizio dell’attività commerciale e promuovere la domanda di beni e servizi ovvero migliorare l’immagine del servizio pubblicizzato. Pertanto, i giudici tributari non avrebbero considerato, secondo la ricorrente, che l’imposta sulla pubblicità colpisce la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione diverse, al fine di migliorare l’immagine di una impresa, ovvero i suoi servizi e prodotti (come nel caso oggetto di causa).
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici tributari osservando che il presupposto dell’imposta è individuato nella diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile; in altri termini, quel che rileva è l’astratta possibilità del messaggio, in rapporto alle dimensioni ed ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari. Ai fini dell’imposizione, si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
La Corte Suprema ha precisato che nel caso di specie i giudici hanno legittimamente ritenuto, sulla base di precisi riscontri fattuali, che lo scopo di promuovere la domanda di beni e/o servizi, e di pubblicità per la società di appartenenza, risulta recessivo rispetto a quello di indirizzare i clienti, che hanno già concluso un contratto di noleggio, verso il luogo in cui sono parcheggiati i veicoli, luogo peraltro di pertinenza della società, in quanto operante, con esercizio ad essa riconducibile, nell’ambito aeroportuale.
La presenza del solo marchio dell’impresa in corrispondenza di ogni singolo posto auto assegnato all’interno del parcheggio, l’accesso riservato solamente ai clienti delle varie società di noleggio operanti nell’aeroporto, l’adeguatezza della segnaletica, anche di quella luminosa, rispetto ad una funzione meramente informativa, giustificano l’esclusione dalla imposizione della segnaletica che, al pari delle insegne, servono soltanto a trasmettere un’informazione.

Bonus R&S: nessun ostacolo se non si può indicare in dichiarazione

Un contribuente che ha ridefinito la scadenza del proprio periodo d’imposta, originariamente stabilito dal 1° ottobre al 30 settembre, fissandola al 31 dicembre 2020 e che per il periodo d’imposta ultrannuale 1° ottobre 2019 – 31 dicembre 2020 deve inserire nel modello “Redditi SC2021” il credito d’imposta Ricerca e Sviluppo maturato ai sensi della L. n. 190/2014, può beneficiare ugualmente dell’agevolazione, anche se il sistema di controllo automatico, aggiornato al credito R&S di cui alla successiva L. n. 160/2019, non ha consentito l’inserimento del codice B9 riferibile alla corretta annualità (Agenzia Entrate – risposta 17 gennaio 2022, n. 30).

L’art. 1, co. 35, L. n. 190/2014 ha previsto l’attribuzione di un credito d’imposta a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Al fine di evitare eventuali abusi, la normativa ha previsto l’indicazione del credito in dichiarazione e stabilito che un professionista, incaricato della revisione legale dei conti, certifichi la documentazione contabile che attesta l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili, nonché la corrispondenza delle stesse.

Il termine di applicabilità della citata norma è stato più volte prorogato e definitivamente fissato dall’art. 1, co. 209, L. n. 160/2019, nella fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Ciò detto, il modello SC/2021 relativo al periodo d’imposta 2020, prevede che, nella sezione I del quadro RU, con il codice credito “B9” va indicato l’importo residuo del credito d’imposta per le spese in attività di ricerca e sviluppo, istituito dall’art. 3 del D.L. n. 145/2013, come sostituito dall’art. 1, co. 35, L. n. 190/2014, assumendo che il credito sia stato già indicato nelle dichiarazioni annuali dei periodi d’imposta precedenti, mentre nella sezione IV va indicato il solo credito per le attività di R&S contemplato dalla L. n. 160/2019.

Nel caso di specie, essendo il credito maturato nel periodo d’imposta ultrannuale 1° ottobre 2019 – 31 dicembre 2020, lo stesso non può essere esposto né nella sezione I del quadro RU (non trattandosi di un “residuo” proveniente dalla dichiarazione annuale del periodo d’imposta precedente), né nella sezione IV (riservata al credito per le attività di R&S di cui alla L. n. 160/2019).

Conseguentemente, in linea con quanto chiarito con la risoluzione n. 54/E del 2 maggio 2017, nel caso di specie, nonostante l’impossibilità di indicare il credito d’imposta modello SC/2021, il contribuente può comunque utilizzare detto credito in compensazione, fermo restando l’obbligo di osservare le modalità di fruizione disposte dalla disciplina di riferimento e di conservare la documentazione contabile certificata dal revisore (o dalla società di

revisione) a comprova del credito, da esibire ad eventuale richiesta dell’Agenzia delle entrate.

In arrivo il modello per i carichi affidati dal 1 ° gennaio 2022

Approvato il nuovo modello di cartella di pagamento per i carichi affidati all’Agente della riscossione a partire dal 1° gennaio 2022. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 17 gennaio 2022, n. 14113)

L’adozione del nuovo modello di cartella di pagamento si rende necessario allo scopo di adeguarne il contenuto informativo in conseguenza della revisione della disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione di cui all’art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

A seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 15, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio per il 2022) al citato art. 17 del d.l.gs. n. 112 del 1999, la copertura dei costi di gestione del servizio nazionale di riscossione viene assicurata mediante appositi stanziamenti di risorse a carico del bilancio dello Stato.

Addio all’aggio per le cartelle di pagamento. Niente più oneri di riscossione, 3% o 6% delle somme iscritte a ruolo per pagamenti rispettivamente entro o oltre i sessanta giorni.

Eliminata anche la quota pari all’1% delle somme iscritte a ruolo per le ipotesi di riscossione spontanea. Queste somme saranno, infatti, a carico del bilancio dello Stato, così come previsto dalla legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022).

A carico del debitore resteranno, invece, le spese relative alle procedure esecutive e cautelari e le spese di notifica della cartella di pagamento e degli eventuali ulteriori atti di riscossione.

Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 gli oneri di riscossione continueranno ad essere dovuti nella misura e secondo le ripartizioni previste dalle previgenti disposizioni di legge.

Gli agenti della riscossione dovranno utilizzare il nuovo modello per le cartelle relative ai carichi affidatigli a partire dal 1° gennaio 2022, mentre per quelle relative ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 dovrà essere utilizzato il modello approvato con il provvedimento del 14 luglio 2017, indipendentemente dalla data di notifica della cartella di pagamento che potrà avvenire anche successivamente al 31 dicembre 2021.

Approvato il modello Iva 2022

Approvati i modelli di dichiarazione IVA/2022 concernenti l’anno 2021, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2022 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (Agenzia Entrate – provvedimento 14 gennaio 2022, n. 11160).

Tra le novità della nuova dichiarazione, da presentare entro il 02 maggio 2022, ci sono l’introduzione di nuovi campi per indicare le percentuali di compensazione applicate dagli agricoltori nell’ambito del regime speciale loro riservato, e per le operazioni riguardanti beni e servizi necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e vengono introdotte nuove regole per l’applicazione dell’imposta nell’e-commerce.

Inoltre, è stata prevista una versione semplificata  del modello di dichiarazione annuale da riservare ai contribuenti che nel corso dell’anno hanno determinato l’imposta secondo le regole generali previste dalla disciplina IVA; in tal senso viene approvato il Modello IVA BASE/2022 che può essere utilizzato in alternativa al Modello IVA/2022.

In particolare, per l’anno 2022, vengono approvati i seguenti modelli, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative all’anno 2021 da presentare ai fini dell’imposta sul valore aggiunto:

– Modello IVA/2022 composto da:

a) il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;

b) i quadri VA, VB, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ;

– Modello IVA BASE/2022 composto da:

a) il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;

b) i quadri VA, VB, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT.

Pronti i modelli 730, Certificazione Unica, 770 e Iva per il 2022

Pubblicati online in via definitiva i modelli e le istruzioni delle dichiarazioni 730, Certificazione Unica, 770 e Iva per il 2022 (Agenzia delle entrate – Provvedimenti 14 gennaio 2022, nn. 11185, 11169, 11160, 11224).

Tra le principali novità:
– nel modello 730/2022 trovano spazio gli adeguamenti del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione a favore dei lavoratori dipendenti e assimilati. Fanno il loro ingresso il nuovo “bonus musica”, che riguarda le spese relative a scuole di musica, conservatori e cori, sostenute per bambini e ragazzi fino a 18 anni, e l’estensione del Superbonus all’abbattimento delle barriere architettoniche, con l’aliquota maggiorata del 110% in caso di spese effettuate unitamente agli interventi Sismabonus ed Ecobonus. Inoltre, il credito d’imposta per l’acquisto con Iva della prima casa, dedicato agli under 36, e quello per l’installazione di sistemi di filtraggio e miglioramento qualitativo dell’acqua. Aumentano, infine, le detrazioni per spese veterinarie e bonus mobili;
– nella Certificazione Unica 2022, da trasmettere entro il 16 marzo, l’aumento della detassazione sui redditi degli appartenenti alle forze armate e di polizia e nuovi benefici in tema di TFR in caso di cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende in difficoltà. Agevolazioni anche per le prestazioni da parte dei Fondi di solidarietà bilaterale del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa;
– nel modello Iva/2022, da presentare entro il 2 maggio, l’introduzione di nuovi campi per indicare le percentuali di compensazione applicate dagli agricoltori nell’ambito del regime speciale loro riservato, e per le operazioni riguardanti beni e servizi necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; nuove regole, inoltre, per l’applicazione dell’imposta nell’e-commerce;
– nel modello 770/2022, da trasmettere entro il 31 ottobre, rappresenta una new entry il campo per indicare l’”ID Arrangement” del meccanismo transfrontaliero rilasciato da un’Amministrazione centrale di uno Stato membro dell’Unione Europea. Inoltre sono state inserite con apposite note due nuove ipotesi di sospensione dei versamenti nell’ambito delle misure di contrasto all’emergenza Covid-19.

In arrivo il mod. 730/2022

Approvati i modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2022 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 14 gennaio 2022, n. 11185)

Le principali novità contenute nel modello 730/2022 sono le seguenti:

– Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente: dall’anno d’imposta 2021 l’importo annuale del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione è aumentato a 1.200 euro;

– Credito d’imposta prima casa under 36: è possibile la fruizione in dichiarazione del credito d’imposta maturato dagli under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro per l’acquisto della prima casa assoggettato ad IVA;

– Superbonus: dall’anno d’imposta 2021, per le spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi sismabonus e ecobonus, è possibile fruire dell’aliquota maggiorata del 110%;

– Colonnine di ricarica: per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica iniziati nel 2021 sono previsti dei nuovi limiti di spesa;

– Recupero del patrimonio edilizio: è possibile fruire della detrazione prevista per il recupero del patrimonio edilizio anche per le spese di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;

– Bonus mobili: è innalzato a 16.000 euro il limite massimo delle spese per cui è possibile fruire della relativa detrazione;

– Spese veterinarie: è stato innalzato a 550 euro il limite massimo delle spese veterinarie per cui è possibile fruire della relativa detrazione;

– Spese per i conservatori: è possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per l’iscrizione dei ragazzi ai conservatori, agli AFAM, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica. Si può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro;

– Comparto sicurezza: è stato innalzato a 609,50 euro l’importo della detrazione spettante agli appartenenti al comparto sicurezza (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2021);

– Depuratori: è possibile fruire in dichiarazione del credito d’imposta per i depuratori acqua e riduzione consumo di contenitori in plastica;

– Locazioni brevi: dall’anno 2021 il regime delle locazioni brevi è applicabile solo ai contribuenti che destinano a locazione non più di 4 immobili.

Corsi di insegnamento a distanza: trattamento Iva

L’esenzione IVA prevista per le prestazioni formative è applicabile ai corsi di insegnamento accreditati dalla Regione svolte anche mediante didattica a distanza, attraverso piattaforma in modalità sincrona, ovvero con interazione in tempo reale tra docente e studente. Ciò a condizione che la sede in cui si svolge il corso sia ubicata nella Regione che ha accreditato i corsi. È irrilevante che gli studenti, talvolta, siano dislocati fisicamente fuori dal territorio della Regione. (Agenzia delle Entrate – Risposta 14 gennaio 2022, n. 25).

Le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale sono esenti da IVA.
Affinché l’esenzione sia applicabile sono necessari due requisiti, uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo. In particolare, le prestazioni:
a) devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
b) devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.
Relativamente agli organismi privati operanti nelle materie di competenza di soggetti pubblici diversi dall’Amministrazione della Pubblica istruzione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il riconoscimento utile ai fini fiscali è effettuato dai soggetti competenti per materia (regioni, enti locali, ecc.), con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative, per esempio, con l’iscrizione in appositi albi o attraverso l’istituto dell’accreditamento.
Tuttavia, il riconoscimento deve riguardare specificamente il corso educativo, didattico, che l’organismo intende realizzare. Pertanto l’accreditamento e la relativa iscrizione del soggetto che eroga la formazione nell’Elenco Regionale degli Organismi Formativi non è di per sé indizio della presenza del requisito soggettivo, ma l’accreditamento deve essere riferibile alla specifica attività formativa.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, inoltre, che l’esenzione IVA non può trovare applicazione per le attività di formazione svolte al di fuori dell’ambito della Regione che ha rilasciato l’accreditamento per l’attività formativa.
Nel caso esaminato, la società di formazione effettua prestazioni formative accreditate dalla Regione che possono essere fruite dai partecipanti sia in presenza, presso la sede operativa ubicata nella Regione che ha accreditato i corsi, sia mediante didattica a distanza, attraverso piattaforma in modalità sincrona, ovvero con interazione in tempo reale tra docente e studente. Gli iscritti, quindi, possono scegliere indifferentemente di seguire i corsi recandosi fisicamente presso la sede operativa oppure partecipando agli stessi attraverso didattica a distanza. In questo secondo caso, gli studenti, talvolta, potrebbero essere dislocati fisicamente fuori dal territorio della Regione.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la circostanza che i corsi siano fruiti anche “a distanza” con interazione in tempo reale tra docente e studente non cambia la natura delle operazioni svolte, che rimangono pur sempre delle prestazioni di insegnamento. Diversamente, qualora i servizi di insegnamento fossero forniti attraverso internet o una rete elettronica in forma essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione, si configurerebbero servizi prestati tramite mezzi elettronici.
Pertanto, nel caso di specie, la circostanza che le prestazioni siano rese nei confronti sia di studenti fisicamente presenti nella sede in cui viene erogato il corso, sia di studenti che assistono al corso medesimo tramite una piattaforma con modalità a distanza, per cui potrebbero trovarsi anche al di fuori della Regione, non assume rilevanza ai fini dell’esenzione dall’IVA della relativa prestazione perché la fruizione del corso avviene in modalità sincrona, con la possibilità di interazione in tempo reale tra docente e studente. Dal momento che la sede operativa da cui sono rese le prestazioni didattiche è localizzata nella Regione che ha proceduto a fornire l’accreditamento dei corsi deve ritenersi applicabile l’esenzione IVA, essendo soddisfatti entrambi i requisiti soggettivo e oggettivo.

Fisco: ulteriori precisazioni sul Superbonus

In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sugli interventi effettuati da un condominio composto da più edifici (Agenzia delle entrate – Risposta 13 gennaio 2022, n. 23).

Con riferimento agli interventi effettuati da un condominio composto da più edifici, nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, le relative spese rientrano nel Superbonus anche se tale intervento è realizzato solo su uno (o alcuni) degli edifici che compongono il condominio medesimo, a condizione, tuttavia, che – per l’edificio oggetto di intervento – siano rispettati i requisiti dell’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico. Il doppio passaggio di classe è da verificare, mediante gli appositi A.P.E. convenzionali, ante e post intervento, redatti per i singoli edifici oggetto degli interventi.
Resta fermo che la possibilità di fruire del Superbonus per eventuali interventi ” trainati” sulle abitazioni, è riservata ai soli condomini dell’edificio oggetto dell’intervento trainante, nel rispetto delle condizioni previste per tali interventi.
Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi agevolabili e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.
Tanto premesso, la possibilità di deliberare gli interventi da realizzare solo su alcuni dei fabbricati che compongono il condominio con separate assemblee dei condòmini dei singoli fabbricati oggetto dei lavori non investe profili di natura fiscale riguardando, invece, aspetti di natura civilistica.
Ai fini dell’applicazione del Superbonus è, infatti, necessario che i lavori astrattamente rientranti nel perimetro dell’agevolazione siano validamente deliberati dall’assemblea condominiale, nel suo complesso ovvero, laddove consentito, dalle assemblee dei proprietari (o detentori ad altro titolo) delle unità immobiliari dei singoli fabbricati su cui insisteranno gli interventi.
Con riferimento agli adempimenti previsti per l’esercizio dello sconto in fattura e il conseguente invio delle comunicazioni, l’Agenzia ritiene che potranno essere inviate tante comunicazioni, per i lavori trainanti sulle parti comuni condominiali, quanti sono i fabbricati interessati dagli interventi.

 

Ritenuta del 25% sulle operazioni a premio ricevuti da operatori Iva

I premi ricevuti da titolari di partita Iva rientrano nelle categorie reddituali del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, e pertanto, agli stessi, va applicata la ritenuta alla fonte con l’aliquota del 25% e con facoltà di rivalsa per la società promotrice dell’operazione (Agenzia Entrate – risposta 13 gennaio 2022, n. 21).

Sono considerate operazioni a premio, anche se il destinatario del premio è un soggetto diverso dall’acquirente il prodotto o servizio promozionato, le manifestazioni pubblicitarie che prevedono:
– le offerte di premi a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato quantitativo di prodotti o di servizi e ne offrono la documentazione raccogliendo e consegnando un certo numero di prove documentali di acquisto, anche su supporto magnetico;
– le offerte di un regalo a tutti i coloro che acquistano o vendono un determinato prodotto o servizio.

L’art. 30, co. 1, D.P.R. n. 600/1973, prevede che i premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell’art. 6, D.P.R. n. 917/1986, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l’applicazione di ritenute alla fonte.
Nella risoluzione 27 luglio 2005, n. 101/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che dal cit. art. 30 si desumono i seguenti principi in merito al trattamento tributario dei premi erogati in base ad “operazioni a premio”:
– sono assoggettati a ritenuta alla fonte i premi derivanti da ” operazioni a premio” se riconducibili in una delle categorie reddituali dell’articolo 6 del Tuir;
– i premi non riconducibili ad alcuna categoria del cit. art. 6 non assumono carattere reddituale e non sono conseguentemente assoggettati a ritenuta alla fonte;
– i premi riconducibili in categorie reddituali per le quali già è prevista l’applicazione di ritenute alla fonte sono assoggettati a ritenuta alla fonte con l’aliquota e le modalità proprie della categoria di appartenenza (ad es. per i premi corrisposti al dipendente, la ritenuta è applicata a titolo di acconto con l’aliquota relativa al proprio scaglione di reddito e con le modalità previste dall’art. 23, D.P.R. n. 600/1973);
– la ritenuta alla fonte si applica a titolo d’imposta e con facoltà di rivalsa per i premi derivanti da operazioni a premio riconducibili in categorie reddituali per le quali la relativa disciplina tributaria non prevede l’assoggettamento a ritenuta alla fonte: in tal caso l’aliquota applicabile è quella del 25% fissata in via residuale dal secondo comma dello stesso articolo 30.