Pescatori autonomi, l’aliquota contributiva per il 2023

L’INPS ha comunicato l’aliquota contributiva dei lavoratori autonomi che svolgono l’attività di pesca e una serie di altri valori, tra i quali lo sgravio contributivo in favore delle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari (INPS, circolare 7 febbraio 2023, n. 16).

Con la circolare in oggetto, l’Istituto prendendo atto della variazione percentuale dell’8,1% verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2021-dicembre 2021 e il periodo gennaio 2022-dicembre 2022, comunicata dall’ISTAT, ha indicato che la misura giornaliera per il 2023 del salario giornaliero convenzionale per i pescatori autonomi è pari a 29,98 euro, mentre la misura mensile (25 giorni) è pari a 750 euro. Su questa retribuzione mensile devono essere calcolati, per il 2023, i contributi dovuti dai pescatori autonomi.

L’INPS ha anche reso noto che l’aliquota contributiva nei confronti dei pescatori resta ferma nella misura del 14,90%. Il contributo mensile al FPLD per l’anno 2023, risultante dall’applicazione dell’aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a 111,76 euro così suddiviso: Base 0,83 euro; Adeguamento 110,93 euro.

Per quel che riguarda lo sgravio contributivo in favore delle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari, l’Istituto segnala che a decorrere dal mese di gennaio 2023 le imprese in questione possono fruire del beneficio spettante nella misura percentuale del 44,32%. Conseguentemente, nel 2023 il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a 62,23 euro così suddiviso: Base 0,46 euro; Adeguamento 61,77 euro.

Infine, per quel che concerne il contributo di maternità, la circolare in oggetto rammenta che è riscosso congiuntamente al contributo IVS e che il suo importo mensile è di 0,62 euro. Nulla è innovato in materia di versamento del contributo che, si rammenta, deve essere effettuato in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese. L’INPS informa anche che provvederà ad inviare agli assicurati le comunicazioni contenenti i dati utili per il versamento della contribuzione dovuta per l’anno 2023.

Gravidanza a rischio lavoratrici autonome e indennità di maternità anticipata, aggiornamenti procedurali

L’INPS comunica l’aggiornamento procedurale relativo alla presentazione telematica della domanda di indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome per periodi a partire dal 13 agosto 2022 (INPS, messaggio 7 febbraio 2023, n. 572).

L’istituto dell’indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome è stato previsto dal D.Lgs. n. 151/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 105/2022, sempre nell’ottica di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

 

Si ricorda, in proposito, che le lavoratrici interessate potevano fruire dell’indennità in questione anche prima degli aggiornamenti procedurali oggetto del messaggio in commento, regolarizzando successivamente la fruizione mediante la presentazione della domanda telematica all’INPS, purché per periodi decorrenti dal 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 105/2022).

 

Per avere diritto all’indennità è necessario produrre all’Istituto l’accertamento medico della ASL che individua il periodo indennizzabile per i casi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.

 

La domanda di indennità può essere inoltrata all’Istituto attraverso i consueti canali, ovvero tramite sito web dell’INPS (autenticandosi con SPID, almeno di 2° livello, CIE 3.0 o CNS), Contact Center Integrato o Istituti di Patronato e intermediari.

 

Per consentire l’acquisizione della domanda è necessario accedere al servizio “Congedo parentale, maternità e paternità – Domanda”, selezionare la voce di menu “Acquisizione domanda” > “Congedo di maternità/paternità” > “Autonomi” e spuntare, nella pagina “Dichiaro”, l’opzione “di voler richiedere l’indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio”.

 

Occorre inserire, inoltre, la data presunta del parto ed eventualmente la data di interruzione della gravidanza. Il certificato di gravidanza viene trasmesso telematicamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato (anche le lavoratrici non sono più tenute a produrlo all’Istituto), nel qual caso la procedura consentirà di importare i dati contenuti nel certificato stesso. Diversamente, in caso di assenza di certificazione, è sufficiente indicare in domanda la data presunta del parto individuata dal proprio medico.

 

Terminato l’inserimento dei dati e confermati gli stessi in una nota riepilogativa, il sistema produce la ricevuta di presentazione completa di protocollo e il riepilogo dei dati acquisiti.

 

Le domande di indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome possono essere consultate e annullate accedendo rispettivamente alle voci di menù “Consultazione domande” e “Annullamento domande” del servizio “Congedo parentale, maternità e paternità – Domanda”.

CCNL Piscine (Conflavoro-Confsal): gli aspetti principali del rinnovo

Maggiorazioni sul lavoro straordinario, orario di lavoro, salario d’ingresso e soppressione della quattrordicesima 

Il 20 gennaio 2023 tra Conflavoro PMI e Fesica-Confsal, con l’assistenza della Confsal è stato sottoscritto il rinnovo del CCNL applicabile al personale dipendente delle aziende operanti nel settore delle piscine. Di seguito gli aspetti principali dell’accordo sottoscritto.
Orario di lavoro 
La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 48 ore settimanali suddivise di norma in cinque o sei giornate lavorative.
Lavoro straordinario
Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della retribuzione di fatto:
–  lavoro straordinario diurno 25%;
–  lavoro straordinario notturno 48%;
–  lavoro straordinario festivo 45%.
Quattordicesima
A decorrere dalla data di applicazione del CCNL,  la 14° mensilità viene soppressa e resta in vigore, quale condizione di miglior favore, per i dipendenti già in forza alla data del 31 gennaio 2023. In tal caso, verrà corrisposta entro la prima decade di luglio per un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto, in atto al 30 giugno immediatamente precedente.
Infortunio
L’indennità carico azienda, in caso di infortunio sul lavoro, deve essere tale da permettere al lavoratore di raggiungere:
–  il 100% della retribuzione lorda globale di fatto per il giorno dell’evento;
–  il 60% della retribuzione lorda globale di fatto per i successivi 3 giorni di carenza;
–  il 100% per i giorni successivi e fino al 180esimo.
Indennità di cassa
Al personale adibito con carattere di continuità ad operazioni di cassa è riconosciuta un’indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% della paga base nazionale conglobata.
Assunzioni
In caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti in nei livelli 2°, 3° e 4° qualora quest’ultimo abbia un’esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le “retribuzioni di primo ingresso”, ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento come di seguito indicato: 
– primo anno: 7,5%;
– secondo anno: 5%.
Per le aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, è prevista la possibilità di poter corrispondere ai propri lavoratori dipendenti, indipendentemente dal livello di inquadramento, le retribuzioni ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento.
Prestazioni supplementari in caso di part – time
Le ore supplementari non saranno facoltative e verranno compensate con la retribuzione di fatto maggiorata del 10%.
Fondo EBIASP
L’azienda che ometta il versamento è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. di importo mensile pari a 25,00 euro lordi.

Gol, pronti due nuovi strumenti per l’efficienza dei Centri per l’impiego

Predisposti un cruscotto per l’analisi dei fabbisogni professionali e un indicatore della distanza fra le competenze possedute e richieste per uno specifico lavoro (ANPAL, comunicato 6 febbraio 2023).

L’ANPAL ha annunciato di aver messo a disposizioni di operatrici e operatori dei centri dell’impiego due nuovi strumenti sperimentali per analizzare la domanda di lavoro delle imprese, i fabbisogni professionali e valutare il gap di competenze. Si tratta di un cruscotto interattivo per analizzare i fabbisogni del mercato del lavoro, approfondire le competenze richieste dalle imprese e conoscere i sistemi locali del lavoro e uno strumento per valutare la distanza tra le competenze dei lavoratori beneficiari del programma GOL e quelle richieste per ricoprire una determinata unità professionale.

Le due applicazioni sono denominati, rispettivamente, LMI – Labour Market Intelligence – e SGASkill Gap Analysis – secondo gli acronimi inglesi, e attuano una delle previsioni del PNRR che, per GOL, prevede appunto lo “sviluppo di strumenti analitici di conoscenza dei sistemi locali del lavoro, quali skills intelligence e skill forecasting”, secondo le indicazioni del connesso Piano nuove competenze. Coerentemente, GOL prevede quindi che “le scelte specifiche da proporre al lavoratore in termini di indirizzi nella ricerca del lavoro e/o di aggiornamento o riqualificazione delle competenze” emergano “dal confronto tra la domanda e l’offerta di competenze – cioè dallo skill gap”.

Al momento, tali strumenti sono da intendersi quali contributi sperimentali all’attuazione di GOL, e sulla base dell’utilizzo territoriale si potranno poi adottare definitivamente a livello nazionale, previa eventuale revisione, d’intesa con le Regioni e le Province Autonome, in esito alla sperimentazione.

In particolare, il cruscotto interattivo LMI, realizzato da ANPAL Servizi, supporta gli operatori nelle fasi di orientamento, accompagnamento al lavoro e incontro domanda-offerta. Due le fonti informative di cui si avvale: il Sistema informativo statistico delle comunicazioni obbligatorie (SISCO, del Ministero del lavoro) e l’Atlante del lavoro e delle qualificazioni (INAPP), e consente la navigazione a partire dalle professioni previste dalla classificazione CP-Istat 2011 al V digit. Lo strumento è strutturato in 3 sezioni: domanda di lavoro; Atlante del lavoro; Job-to-job transitions.

La sezione Domanda di lavoro consente di monitorare nel tempo i rapporti di lavoro attivati per ognuna delle 617 professioni al V digit della Classificazione CP-Istat 2011 associate all’Atlante del lavoro e delle qualificazioni. I dati, in serie storica trimestrale, sono per età e genere della lavoratrice o del lavoratore interessato, e per tipologia di contratto. Le informazioni si possono consultare in riferimento al territorio, oltre che al livello  regionale e provinciale, anche per bacino di competenza dei centri per l’impiego. Per ogni professione sono riportati: il livello di competenze; l’intensità della domanda di lavoro; la probabilità di riattivazione entro 12 mesi.

La sezione Atlante del lavoro riporta le informazioni dell’Atlante INAPP: per ogni professione si può conoscere il settore economico professionale, i processi, le sequenze, le aree di attività, le attività, i risultati attesi.

La sezione Job-to-job transitions riporta l’elenco delle professioni prossime, secondo l’Atlante del lavoro, e probabili, secondo l’analisi delle transizioni occupazionali osservate attraverso i dati delle comunicazioni obbligatorie. Selezionando una delle 617 professioni al V digit della Classificazione CP-Istat 2011 è infatti possibile sapere: quali sono le professioni con le quali la professione selezionata condivide almeno un’area di attività, e di quali aree di attività si tratti
quali sono le professioni che rendono più probabile, per chi ha interrotto un impiego, la riattivazione entro 12 mesi dalla cessazione dell’ultimo contratto.

Lo strumento è predisposto per esser integrato con altre elaborazioni previsionali: è già in programma un’evoluzione che tenga conto dei dati dell’indagine Excelsior.

La Skill gap analysis si basa sulla stima delle distanze fra le competenze di un individuo che accede ai servizi di orientamento specialistico e quelle richieste per ricoprire uno o più unità professionali. L’obiettivo dello strumento è attivare interventi formativi personalizzati, che facilitino l’incontro domanda-offerta di lavoro.
Si basa su un questionario strutturato costruito a partire dal patrimonio informativo di Atlante del lavoro e delle qualificazioni, da cui vengono mutuate le aree di attività e le relative attività richieste per ricoprire l’unità professionale ricercata. In relazione alla risposta che l’utente fornisce, un algoritmo genera un punteggio che va da 0 a 2: 0 corrisponde a una nulla o scarsa esperienza per quell’attività, 1 a un’esperienza relativa, ma generalmente non sufficiente a svolgerla nell’immediato e 2 a un’esperienza tale da aver acquisito le competenze necessarie a svolgerla.

Il cruscotto di Labour market intelligence è già utilizzabile liberamente, mentre al momento per avvalersi degli strumenti di Skill gap analisys la Regione o Provincia autonoma deve aver manifestato ad ANPAL l’intenzione di aderire alla sperimentazione.

CCNL Centri Elaborazione Dati: nuovi minimi a marzo 2023

Prevista la seconda tranche degli aumenti degli aumenti retributivi

Con accordo siglato il 9 marzo 2022 Assoced, Lait con l’assistenza della Confterziario e la Ugl hanno definito nuovi incrementi retributivi a partire da marzo 2023 per tutti i lavoratori dipendenti dei Centri Elaborazione Dati (CED), Imprese ICT, Professioni Digitali e S.T.P. – Codice contrattuale H601.
Di seguito i nuovi minimi.

Livello Minimo dal 1°marzo 2023 
Quadro di direzione  2.827,84
Quadro 2.569,96
 1 2.206,48
2 1.975,40
3S 1.893,96
3 1.773,06
4 1.649,77
5 1.570,76
6 1.326,50

 

 

CCNL Metalmeccanica – Industria Pubblica: polizza sanitaria ai pensionati

Sottoscritta dal Fondo Metasalute una convenzione con Generali Italia S.p.A. per l’anno 2023 avente come destinatari i pensionati del settore

Il CCNL sottoscritto il 5 febbraio 2021 da Federmeccanica, Assistal con l’assistenza della Confindustria e Fim – Cisl, Fiom – Cgil e Uilm – Uil ha previsto di estendere l’assistenza sanitaria integrativa, con adesione volontaria, ai pensionati delle aziende metalmeccaniche e di installazione impianti iscritti al Fondo MètaSalute in maniera continuativa per almeno due anni prima della pensione.
Per l’anno 2023 il Fondo MètaSalute ha sottoscritto una convenzione con Generali Italia S.p.A. stabilendo che possono aderire:
– i pensionati aventi diritto al 31 dicembre 2022;
– i pensionandi nel 2023;
– I beneficiari degli istituti legali disposti dal legislatore per il periodo necessario per maturare i requisiti per il trattamento di pensione effettivo (es. isopensione, contratto di espansione ecc.).
L’assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni.
Il lavoratore già in pensione o in prossimità della stessa, dovrà iscriversi, in maniera autonoma e volontaria, in relazione alla maturazione dei requisiti, con le seguenti modalità:  
– entro il 31 dicembre 2022: adesione entro il 28 febbraio 2023;
– dal 1°gennaio 2023 al 31 marzo 2023: adesione entro il 31 marzo 2023;     
– dal 1° aprile 2023 al 30 giugno 2023: adesione entro il 30 giugno 2023;
– dal 1°luglio 2023 al 30 settembre 2023: adesione entro il 30 settembre 2023;
– dal 1°ottobre 2023 al 31 dicembre 2023: adesione entro il 31.12.2023. 

Il pensionato potrà aderire a uno dei seguenti piani:

– Opzione Base: Premio annuo  600,00 euro (Polizza Generali n° 420872618);
– Opzione Standard: Premio annuo 750,00 euro (Polizza Generali n° 420782619);
– Opzione Plus: Premio annuo  1.100,00 euro (Polizza Generali n° 420872617). 
 Il pagamento del premio sarà totalmente a carico del pensionato che dovrà versarlo contestualmente alla richiesta di adesione direttamente all’Agenzia. L’adesione in corso d’anno prevede un proporzionamento del premio come di seguito elencato:
    –  adesione entro il 31 marzo 2023: 100% del premio
    –  adesione entro il 30 giugno 2023: 80% del premio
    –  adesione entro il 30 settembre 2023: 60% del premio
    –  adesione entro il 31 dicembre 2023: 40% del premio.
L’avente diritto, preventivamente, dovrà generare e scaricare all’interno della propria Area Riservata sul sito www.fondometasalute.it la dichiarazione attestante l’iscrizione per due anni consecutivi al Fondo, caricando altresì i documenti richiesti. 

 
        

CCNL Terziario – Confesercenti: l’esito del confronto sul rinnovo

Il 2 febbraio 2023 i sindacati hanno incontrato Confesercenti per riprendere il confronto sul rinnovo del CCNL 

In virtù di quanto stabilito dal Protocollo Straordinario sottoscritto il 12 dicembre 2022 tra Confesercenti e la Filcams – Cisl, la Fisascat – Cisl, la Uiltucs ed applicabile ai dipendenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, le Parti Stipulanti si sono incontrate il 2 febbraio 2023 per riprendere il confronto finalizzato al rinnovo del CCNL scaduto il 31 dicembre 2019.
Al tavolo di confronto, Confesercenti ha evidenziato come, nonostante le recenti intese che hanno riconosciuto un incremento economico ai lavoratori del settore, le Aziende aderenti si trovano alle prese con un significativo aumento del costo del lavoro in una situazione economica di contesto ancora contraddistinta da criticità ed incertezza sulla prospettiva.
Uiltucs, Filcams – Cgil, Fisascat – Cisl, invece, hanno auspicato di riprendere un concreto confronto al fine di isolare i temi negoziali sui quali dovrà dispiegarsi la trattativa ed hanno, altresì, ribadito l’urgenza di addivenire ad una vera e propria intesa di rinnovo richiedendo di integrare con altri appuntamenti le date del calendario di incontri allegate al Protocollo straordinario del 12 dicembre 2022 e di prevedere, già in occasione della prossima sessione di trattativa, una durata maggiore degli incontri (iniziandoli al mattino e stabilendone la fine per il tardo pomeriggio), nonché di poter avere, con qualche giorno di anticipo rispetto alle riunioni, i testi recanti le proposte di riformulazione degli articolati contrattuali da parte di Confesercenti.
A tal proposito, Confesercenti si è dichiarata disponibile a produrre i testi inerenti la sfera applicativa e la classificazione del personale. 

 

CCNL Federcasa: prevista a marzo 2023 la seconda tranche degli arretrati

Unitamente allo stipendio di marzo 2023 previsti 1/3 degli arretrati

Con il verbale di accordo del 4 ottobre 2022 sottoscritto da Federcasa e Cgil, Fp – Cisl, Uil – Fpl e Fesica – Confsal è stato previsto per i dipendenti delle aziende società e enti pubblici economici aderenti a Federcasa 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di marzo 2023. 
E’ stato, infatti, previsto in favore del personale in forza nelle aziende associate nel mese di dicembre 2021 un incremento di 65,00 euro lordi mensili con riferimento al parametro B1, da riparametrare sulla base della scala applicata e a cui detrarre l’IVC già corrisposta dalle aziende.
Le Parti hanno convenuto che gli arretrati derivanti dall’incremento retributivo sopra richiamato, sono erogati dalle aziende associate in favore dei lavoratori con le seguenti modalità temporali:
– 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di gennaio 2023;
– 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di marzo 2023;
– 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di maggio 2023.
Gli importi di cui sopra devono essere indicati in busta paga con la dicitura “importi rinnovo 2019-2021″e devono produrre effetti sugli istituti contrattuali a decorrere dal 1° dicembre 2021 e corrisposti in misura frazionata/ridotta in relazione all’orario di lavoro part-time o full time effettivamente svolto.

 

Liberi professionisti e oneri di ricongiunzione 2023: le nuove tabelle dei coefficienti per l’ammortamento

L’INPS ha aggiornato le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno 2023 in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per l’anno precedente a quello di riferimento (INPS, circolare 7 febbraio 2023, n. 15).

La ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti è disciplinata dalla Legge n. 45/1990. L’articolo 2, comma 3 della predetta legge, prevede che il pagamento dell’onere di ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell’anno precedente.

 

L’INPS, con la circolare in oggetto, fornisce le nuove tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel corrente anno 2023, aggiornate in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per il 2022, pari al +8,1%.

 

L’Allegato 1 alla circolare contiene le istruzioni per il corretto uso delle tabelle presenti negli altri due allegati. In particolare, per la determinazione della rata di ammortamento mensile nel caso di concessione della dilazione di pagamento dell’onere di ricongiunzione, si stabilisce che l’importo della rata si ottiene moltiplicando l’ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente riportato nella tabella I/2023 in corrispondenza del numero delle rate mensili concesse per l’ammortamento.

 

Per la determinazione del debito residuo da versare in unica soluzione nel caso in cui i pagamenti rateali vengano sospesi prima dell’estinzione del debito, si deve fare riferimento alla tabella II/2023: il coefficiente va ricercato in corrispondenza del numero delle rate che l’assicurato avrebbe dovuto ancora pagare per perfezionare l’operazione di ricongiunzione, numero di rate che è ricavato come differenza fra il numero delle rate mensili originariamente concesse ed il numero di mensilità già corrisposte. La somma da versare, riferita alla data di scadenza dell’ultima rata pagata, si determina moltiplicando l’importo della rata per il coefficiente sopra indicato. 

CIGO, CIGS e integrazione salariale: gli importi per il 2023

Fornite le indicazioni sulla misura dell’importo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario, del CISOA e dell’assegno del FIS (INPS, circolare 3 febbraio 2023, n. 14).

L’INPS ha provveduto a comunicare i nuovi importi massimi di molte misure di sostegno al reddito dei lavoratori,  quali i trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo, dei trattamenti di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e ALAS, dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili.

Infatti, la Legge di bilancio 2022 ha previsto che con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno l’unico massimale del trattamento di integrazione salariale indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori, sia aumentato nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Di seguito si segnalano alcuni degli importi dei trattamenti elencati nella circolare in commento.

 

Cigo, Cigs, CISOA e AIS

 

Pertanto, i trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO, straordinaria (CIGS), degli operai agricoli (CISOA) e all’assegno di integrazione salariale (AIS) del FIS corrispondono all’importo lordo massimo mensile di 1.321,53 euro e all’importo netto di 1.244,36 euro. Tale importo massimo deve essere incrementato, nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, con un importo lordo pari a 1.585,84 euro e netto pari a 1.493,23. 

 

Fondo Credito

 

In questo caso, i massimali dell’assegno di integrazione salariale sono pari a 1.306,75 euro (nel caso di retribuzione mensile lorda inferiore a 2.406,02 euro), di 1.506,19  (nel caso di retribuzione mensile lorda compresa tra 2.406,02 e 3.803,33 euro) e di 1.902,81 euro (nel caso di retribuzione mensile lorda superiore a 3.803,33).

 

Indennità di disoccupazione NASpI

 

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari a 1.352,19 euro per il 2023. L’importo massimo mensile di questa indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della Legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare per l’anno in corso 1.470,99 euro.

 

Indennità di disoccupazione DIS-COLL

 

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari a 1.352,19 euro per il 2023, mentre l’importo massimo mensile non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro.

 

Indennità di disoccupazione agricola

 

In relazione all’indennità di disoccupazione agricola da liquidare nell’anno 2023, con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2022, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno. Pertanto, l’importo massimo dell’indennità di disoccupazione agricola da liquidare nell’anno 2023, con riferimento al 2022 è di 1.222,51 euro.