CCNL Guardie ai fuochi: cosa cambia a gennaio 2023

Nuovi minimi retributivi e modifiche sulla retribuzione per i lavoratori di società che operano nei porti

Minimi retributivi

Di seguito i nuovi minimi a partire da gennaio 2023.

Livello Minimo
1 1.961,26
2 1.817,27
3 1.608,37
4 1.466,55
5 1.396,20
6 1.330,19
7 1.258,74

Retribuzione per i lavoratori di società che operano nei porti 
Ai lavoratori che abbiano prestato la loro opera solo per parte dell’orario contrattuale verranno retribuite solo le ore effettivamente lavorate.
A partire dal 1° gennaio 2023 la retribuzione non potrà essere inferiore a n. 20 turni mensili, per i quali sarà garantita la normale retribuzione.
La garanzia retributiva minima mensile, in caso di ferie, festività retribuite, permessi retribuiti, infortunio e malattia (in questi casi da intendersi al netto dei primi tre giorni), concorrerà fino al raggiungimento dei turni mensili. Eventuali giorni di sciopero ridurranno in pari percentuale la garanzia retributiva minima mensile.
Resta inteso che il lavoratore maturerà per intero TFR, ferie, 13ma e 14ma.

Approvato il Milleproroghe 2023: le novità in materia di lavoro

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che sul versante del lavoro prevede tra l’altro l’ampliamento della platea delle imprese ammesse all’istituto (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 21 dicembre 2022).

Il Governo ha dato l’ok al decreto legge cosiddetto Milleproroghe 2023, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Sul versante del lavoro, il provvedimento prevede la proroga per il biennio 2024-25 del contratto di espansione e, per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2023, l’ampliamento della platea delle imprese ammesse e la riduzione da 1.000 a 500 della soglia occupazionale necessaria per la maggior riduzione dei versamenti a carico del datore in caso di incremento delle assunzioni. In particolare, qualora il datore di lavoro effettui almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso alla stipula del contratto di espansione, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, opererà per ulteriori dodici mesi. Nel caso in cui almeno il 50% dei lavoratori così assunti non abbia compiuto i 35 anni, l’ulteriore riduzione opererà per ulteriori 24 mesi.

Viene poi prorogato l’intervento che prevede la riduzione oraria e l’integrazione salariale per determinate categorie di lavoratori, anche per gli anni 2024 e 2025 in favore delle aziende che occupano oltre 50 dipendenti, per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.

Estesa a tutto il 2023 la competenza attribuita in via esclusiva ai consulenti del lavoro e alle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative per quel che riguarda la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste di ingresso di cittadini non comunitari.

Si proroga al 31 marzo 2023, entro un limite di spesa, il termine di presentazione delle domande di cassa integrazione guadagni straordinaria per le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e relativo ai periodi di CIGS concessi per l’anno 2022.

Viene prorogato  fino al 31 dicembre 2023 la sospensione dei termini di prescrizione degli obblighi contributivi riferiti alle gestioni previdenziali dei pubblici dipendenti e si differisce al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni che abbiano instaurato rapporti di co.co.co sono tenute a versare i contributi per la gestione separata.

Viene, infine, consentito consente alle ONLUS iscritte nella relativa anagrafe, di essere destinatarie del 5 per mille anche per l’anno 2023, nelle more del rilascio dell’autorizzazione della Commissione europea necessaria per inoltrare domanda di iscrizione al RUNTS.

Trasformazione delle domande ALAS in NASpI e viceversa

Le indicazioni dell’INPS in materia di trasformazione di domande di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi del settore artistico, erroneamente presentate, in domande rivolte ai lavoratori dipendenti (INPS, messaggio 20 dicembre 2022, n. 4581).

L’INPS ha fornito indicazioni in materia trasformazione di domande di indennità di disoccupazione ALAS, erroneamente presentate, in domande di disoccupazione NASpI e viceversa. In effetti, nonostante le due prestazioni siano disciplinate da distinte disposizioni normative e le rispettive platee dei destinatari siano tra loro differenti, è possibile trasformare le domande di ALAS in domande di NASpI, e viceversa. 

La prestazione di disoccupazione NASpI ( articoli da 1 a 14, D.Lgs. n. 22/2015) si rivolge ai lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2022, agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

L’indennità ALAS (articolo 66, D.L. n. 73/2021), invece, si rivolge ai lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, ai lavoratori autonomi “esercenti attività musicali” e ad altre categorie di lavoratori autonomi a tempo determinato. 

La trasformazione delle due domande l’una nell’altra, comunque, è ammessa in applicazione del generale principio di conservazione dell’atto giuridico di cui all’articolo 1367 del codice civile, in base al quale nel dubbio i negozi giuridici devono essere interpretati nel senso in cui possono avere qualche effetto piuttosto che in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, nonché del principio di conversione dell’atto nullo di cui all’articolo 1424 del codice civile, in base al quale un atto invalido può produrre gli effetti di un atto diverso di cui presenti i requisiti di forma e sostanza, applicabile anche agli atti unilaterali ai sensi dell’articolo 1324 dello stesso codice.

Pertanto, le strutture territoriali dell’INPS procederanno, esclusivamente su istanza dell’interessato, alla trasformazione delle domande di ALAS in NASpI, e viceversa, secondo le modalità che verranno fornite in seguito con apposito separato messaggio. In presenza di istanze di parte o di ricorsi amministrativi riferiti a domande erroneamente presentate, per le quali non sia intervenuta decadenza dal diritto, le strutture territoriali potranno agire in autotutela secondo le indicazioni che saranno appunto fornite in seguito.

L’INPS fa presente, inoltre che al momento che nell’istanza di trasformazione delle domande di ALAS in NASpI l’interessato deve rilasciare la DID, dichiarando la propria immediata disponibilità al lavoro. Per quanto concerne, invece, l’istanza di trasformazione della domanda di NASpI in ALAS, si fa presente che nella stessa l’assicurato è tenuto a dichiarare di avere un reddito relativo all’anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro, nonché di non essere titolare di carica elettiva e/o politica per la quale sia prevista corresponsione di indennità di funzione e/o di compensi diversi dal solo gettone di presenza.

 

 

 

 

CCNL Commercio DMO (Federdistribuzione): Una Tantum a gennaio e marzo

Al fine di riconoscere un’anticipazione economica ai lavoratori verrà corrisposto, in due soluzioni, un importo Una Tantum lordo pari a 350,00 euro 

Nell’ambito delle trattative per il rinnovo del contratto, Federdistribuzione, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno siglato, in data 12 dicembre 2022, un Protocollo straordinario di settore al fine di riconoscere un’anticipazione economica ai lavoratori. 
L’accordo prevede la corresponsione di un importo Una Tantum lordo pari a 350,00 euro al IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento ai soli lavoratori in forza alla data del 12 dicembre 2022, ed erogato in due soluzioni:
– 200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023;
– 150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.

Livello Importo 1° gennaio 2023 Importo 1° marzo 2023
Quadri 347,22 260,42
I 312,78 234,58
II 270,56 202,92
III 231,25 173,44
IV 200,00 150,00
V 180,69 135,52
VI 162,22 121,67
VII 138,89 104,17

Operatori di vendita 

Livello Importo 1° gennaio 2023 Importo 1° marzo 2023
I categoria 188,79 141,60
II categoria 158,50 118,88

Gli importi verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020-2022. Non saranno conteggiati ai fini dell’anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. L’importo di cui sopra non sarà utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.
Il protocollo sottoscritto prevede, inoltre, l’erogazione di una somma pari a 30,00 euro a partire dal 1° aprile 2023, riparametrata sugli altri livelli di inquadramento, da intendersi come incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.  

 

CCNL Elettrici: le novità a partire da gennaio 2023

Previste modifiche su welfare, elemento perequativo e ferie

Ferie

A partire dal 2023, il lavoratore avrà diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo proporzionale ai mesi di servizio prestati nell’anno come appresso specificato, con decorrenza della retribuzione:

20 giorni lavorativi, se con anzianità fino a 6 anni compiuti;

1 ulteriore giorno lavorativo per ogni anno di anzianità oltre i 6 anni fino ad un massimo di 24 giorni lavorativi.

Produttività / elemento perequativo

Per l’anno 2023, per le aziende, prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato, l’incremento da destinare a produttività sarà di 140,00 euro.

Tale importo – quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale e quindi comprensivo degli stessi – sarà da allocare sull’elemento perequativo.

Welfare

A decorrere dal 1° gennaio 2023, le Aziende dovranno versare ai Fondi di previdenza complementare di competenza operanti nel settore, ad incremento della misura della contribuzione a carico dell’ Azienda, un importo aggiuntivo in misura fissa pari a 3,00 euro per ogni mensilità.

 

Un datore di lavoro può nominare più di un responsabile del servizio prevenzione e protezione?

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro risponde in merito alla nomina del RSPP in azienda (Ministero del lavoro, risposta a interpello 20 dicembre 2022, n. 3).

La Commissione giunge a fornire la risposta al quesito indicato partendo dalla normativa vigente in materia, in particolare, dal D.Lgs. n. 81/2008 che, all’art. 2, comma 1, lett. f), definisce  il “responsabile del servizio di prevenzione e protezione” come “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”. Quest’ultimo, a sua volta, viene definito come “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”.

 

La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, in particolare, rientra tra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili.

 

Riguardo al servizio di prevenzione e protezione dai rischi, la norma prevede che, nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile (art. 31, comma 8, del citato decreto).

 

Il legislatore, dunque, si riferisce al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi sempre utilizzando il singolare.

 

Pertanto, la Commissione ritiene che, alla luce della suddetta normativa in vigore, sia possibile  la designazione per ogni azienda o unità produttiva di un solo responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e che il Servizio di prevenzione e protezione si intenda costituito quando sono stati nominati il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e gli eventuali addetti (ASPP).

 

CCNL Lavoro domestico: aumento salariale per le festività natalizie

Previste per colf e badanti retribuzioni maggiorate durante le festività

Secondo quanto sancito dal contratto collettivo nazionale del lavoro domestico, anche per i lavoratori del settore, spetta sempre l‘aumento della retribuzione in occasione delle festività del giorno di Natale e Capodanno, sebbene, in determinate circostanze, tale emolumento deve esser versato in forma ridotta.
E’ altresì contemplato l’aumento di cui sopra per le festività di Santo Stefano il 26 dicembre, e dell’Epifania il 6 gennaio.
E’ da indicare ancora che, ai giorni di festa anzidetti, devono esser aggiunti anche quelli contemplati durante tutto il resto dell’anno, venendo pagati anch’essi, con una retribuzione ulteriore. Difatti, coloro che intendono assumere un collaboratore familiare colf e badante, devono per l’appunto tener conto che, le festività comunque devono esser sempre retribuite.
Al personale impiegato nel settore di cui trattasi, deve esser corrisposta una retribuzione giornaliera secondo i criteri di seguito riportati:
1/26esimo del salario se pagato mensile;
1/6 dell’orario settimanale se pagato a ore.
Se il giorno lavorativo corrisponde ad una giornata di festa, l’aumento della retribuzione è pari al 60% della paga giornaliera.
Mentre, per i dipendenti a tempo pieno, quali ad esempio i conviventi con vitto e alloggio, si deve aggiungere il controvalore in contanti delle due prestazioni in natura, che va maggiorato in caso di giornata di lavoro e se questa cade di domenica.

Parità retributiva di genere: accordo tra Consiglio e Parlamento europeo

La presidenza ceca e l’assise di Strasburgo hanno raggiunto un’intesa sulle norme in materia di trasparenza retributiva (Consiglio dell’Unione europea, comunicato 15 dicembre 2022).

Un accordo provvisorio per colmare il divario retributivo di genere è stato raggiunto tra il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento di Strasburgo nel corso del quinto ciclo di negoziati. Il nuovo atto legislativo dell’UE consentirà alle donne di applicare il principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro attraverso una serie di misure vincolanti in materia di trasparenza retributiva.

In particolare, i datori di lavoro, per evitare discriminazioni, dovranno garantire che i loro dipendenti abbiano facile accesso ai criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere utilizzati per definire le retribuzioni e gli eventuali aumenti retributivi. I lavoratori e i loro rappresentanti avranno inoltre il diritto chiedere e ricevere informazioni sul loro livello retributivo individuale e sui livelli retributivi medi dei lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore, ripartiti per sesso. I datori di lavoro dovranno inoltre indicare il livello o la fascia retributiva iniziale da corrispondere ai futuri lavoratori.

I datori di lavoro con più di 100 dipendenti dovranno, inoltre, fornire informazioni sul divario retributivo tra i lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile nella loro impresa e dovranno condividere tali informazioni con l’autorità nazionale competente,  Le informazioni sono dovute ogni anno od ogni tre anni, a seconda delle dimensioni dell’impresa.

Nei casi in cui la comunicazione di informazioni sulle retribuzioni riveli una differenza del livello retributivo medio tra lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile pari ad almeno il 5% e il datore di lavoro non abbia giustificato tale differenza con criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere, i datori di lavoro dovranno effettuare una valutazione congiunta delle retribuzioni in cooperazione con i rappresentanti dei loro lavoratori. Tale valutazione congiunta delle retribuzioni dovrebbe includere misure volte a porre rimedio alle differenze retributive ingiustificate.

I lavoratori il cui datore di lavoro non ha rispettato gli obblighi in materia di parità retributiva hanno il diritto di chiedere un risarcimento. Gli organi giurisdizionali possono anche ordinare a un datore di lavoro di porre fine alla violazione e adottare misure per rispettare il principio della parità retributiva.

Associazioni come gli organismi per la parità o i rappresentanti dei lavoratori possono agire  per far rispettare il principio della parità retributiva.

La situazione in Europa 

Del resto, il diritto alla parità di retribuzione tra donne e uomini per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore è sancito dal Trattato di Roma e si è sostanziato in ulteriori testi legislativi. Tuttavia, nonostante questo quadro giuridico, l’effettiva attuazione e applicazione di tale principio nella pratica continua a rappresentare una sfida nell’UE.

Il divario retributivo di genere nell’Unione europea continua ad attestarsi intorno al 13%,ovvero per ora di lavoro prestata, le donne guadagnano in media il 13% in meno rispetto agli uomini. Una serie di disuguaglianze sottendono tale divario retributivo. Le donne sono sovrarappresentate in settori relativamente poco retribuiti come l’assistenza e l‘istruzione, il cosiddetto “soffitto di cristallo” fa sì che siano sottorappresentate nelle posizioni dirigenziali e, in alcuni casi, le donne sono discriminate in quanto guadagnano meno degli uomini per svolgere lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.

Gli ambasciatori degli Stati membri presso l’UE dovranno ora approvare l’accordo che sarà seguito dal consueto processo di adozione in seno al Consiglio e al Parlamento europeo.

CCNL Farmacie-Az. Municipalizzate: Una Tantum a gennaio 2023

 Prevista la seconda tranche dell’Una Tantum pari a 250,00 euro, da riparametrare per i diversi livelli di inquadramento

Con la retribuzione del mese di gennaio 2023 verrà corrisposta a tutto il personale delle imprese gestite o partecipate dagli enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all’ingrosso, laboratori farmaceutici in forza alla data del 7 luglio 2022 (incluso il personale assunto con contratto a termine) la seconda tranche dell’Una Tantum prevista per il periodo di vacanza contrattuale, calcolato forfetariamente,  pari a 250,00 euro al 1° livello e riparametrato per i diversi livelli di inquadramento 
Al personale assunto nel periodo 1°gennaio 2022 – 7 luglio 2022 l’importo di tale riconoscimento economico verrà corrisposto pro quota (rispetto al periodo di lavoro effettuato nel suddetto periodo), intendendo per mese intero la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni.
Per i dipendenti con contratto a tempo parziale l’erogazione avverrà secondo criteri di proporzionalità.
Detta indennità non è utile ai fini dei vari istituti legali e contrattuali, né costituisce base imponibile ai fini della determinazione del TFR.

Livello Importo
1° livello Q 291,11
1° livello super 281,10
1° livello C 268,53
1°livello + 12 anni 250,00
1° livello + 2 anni 250,00
1° livello 250,00
2° livello 221,82
3° livello 210,58
4° livello 195,81
5° livello 180,35
6° livello 168,42

 

CCNL Noleggio Automezzi: sottoscritta l’ipotesi di accordo

Previsti aumenti complessivi al livello medio pari a 171,00 euro mensili e un importo Una Tantum pari a 560,00 euro

Nei giorni scorsi è stata siglata l’ipotesi di accordo di rinnovo del contratto nazionale dei dipendenti dalle aziende esercenti l’attività di autonoleggio, gestione sosta e parcheggi e soccorso stradale, scaduto il 31 dicembre 2021. 
Nel nuovo accordo, che scadrà il 31 dicembre 2024, sono previsti aumenti complessivi al livello medio pari a 171,00 euro mensili, articolati in:
– 130,00 euro sui minimi;
– 20,00 euro di incremento sui ticket;
– 14,00 euro di indennità di cassa;
– 7,00 euro di welfare. 
Prevista altresì l’erogazione di un importo Una Tantum pari a 560,00 euro, che verrà riconosciuto in un’unica soluzione nel mese di gennaio 2023. Come ulteriore ristoro, riferito all’anno 2022, entro giugno 2023 verrà erogato un importo pari a 250,00 euro sotto forma di buoni acquisto, conferibili in alternativa, su base volontaria, al Fondo di previdenza complementare Astri.
Anche la parte normativa ha subìto alcuni interventi, in particolare sono state recepite e implementate le novità introdotte in materia di tutela della maternità e paternità, attraverso l’aggiunta di un ulteriore giorno di congedo per la nascita di un figlio, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. 
In tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta alle ore già previste dalla normativa vigente, le lavoratrici ed i lavoratori avranno diritto, ogni anno, a 2 ore di assemblea retribuita per trattare i temi legati alla salute e sicurezza.
In materia di appalti è stata posta particolare attenzione alle procedure nei cambi di appalto, con l’obiettivo di tutelare i livelli complessivi dell’occupazione, anche al fine di evitare l’insorgere di fenomeni distorsivi della concorrenza. 
Attese per i prossimi giorni le assemblee nei luoghi di lavoro per sciogliere la riserva.