CIPL Lapidei Industria Lucca: definita la proroga del contratto

Previsti, per i lavoratori del settore, l’erogazione di buoni spesa e l’aumento del contributo mensile al Comitato Paritetico Marmo

In data 30 gennaio 2024 è stato sottoscritto a Pietrasanta (LU) presso la sede di Confindustria Toscana Nord, tra le OO.SS di categoria e Confindustria Toscana Nord, il verbale di accordo che definisce la proroga di un anno del contratto provinciale lapideo industria in scadenza. Il contratto interessa circa 1000 lavoratori del settore lapideo della provincia di Lucca, sia delle cave che dei laboratori di trasformazione.
Le Parti Sociali hanno inoltre stabilito il riconoscimento ai lavoratori di un importo di 140,00 euro una tantum, da erogare sotto forma di tessera buoni spesa in due tranche:
– la prima da 90,00 euro da riconoscere entro marzo 2024;
– la seconda da 50,00 euro da riconoscere entro settembre 2024.
Contestualmente è stato previsto anche un aumento da 6,16 euro a 6,70 euro del contributo mensile per singolo lavoratore che l’azienda riconosce al Comitato Paritetico Marmo, ente bilaterale che garantisce sia attività istituzionali quali la partecipazione a progetti e corsi di formazione e sicurezza per i lavoratori, sia un Fondo Mutualistico per i lavoratori con assistenze quali un’assicurazione professionale e contributi nascita e matrimonio.
Le OO.SS., in virtù della difficile situazione del settore, hanno infine condiviso la decisione di non avviare la trattativa per il rinnovo del contratto, bensì di prorogare quello vigente di un anno. 

Edilizia: aggiornate le percentuali di incidenza sulla manodopera edile

Introdotte nuove percentuali per le categorie specialistiche edili

In data 30 gennaio 2024 Ance, Legacoop-Produzione e Servizi, Agci-Produzione e Lavoro, Confcooperative-Lavoro e Servizi Anaepa-Confartigianato, Cna-Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Claai-Edilizia, Confapi-Aniem, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno sottoscritto il verbale di accordo nazionale relativo agli aggiornamenti delle percentuali di incidenza sulla manodopera affinché vi siano congruità per determinate categorie specialistiche del settore edile. 
Tale accordo ha introdotto novità importanti tra cui appunto la definizione delle percentuali applicate ai nuovi cantieri la cui denuncia è stata compiuta dal 1° gennaio 2024. Si riportano di seguito alcune delle suddette percentuali.
OS 10 segnaletica stradale non luminosa: 8%;
OS 18 – A componenti strutturali in acciaio: 6%;
OS 18 – B componenti per facciate continue: 6%.
Per gli appalti di lavorazioni specialistiche del Jet Grouting e delle Palancole appartenenti alla categoria OS-21, le varie Casse Edili e le varie Edilcasse vanno ad applicare le seguenti percentuali:
OS 21 – Jet grouting: 8%;
OS 21 – Palancole: 6% (inclusi i lavori realizzati in ambito marittimo, fluviale, lacunare o lagunare.
Altresì, sono state definite quelle relative ai cantieri anche in corso di attività di sgombero neve (OG 3) per le quali le Casse Edili e le Edilcasse applicano la percentuale del 6%.
Da ultimo si comunica che è stata aggiornata altresì la tabella contenente altre categorie del settore, sia di lavorazione che specialistiche OS con le relative percentuali di incidenza della manodopera sul valore dell’opera.

Assegno unico e universale e soglie ISEE rivalutati per il 2024

L’INPS comunica la rivalutazione degli importi mensili dell’Assegno unico e universale e delle relative soglie ISEE per l’anno 2024 (INPS, messaggio 8 febbraio 2024, n. 572).

Come noto, ai sensi dell’articolo 4, comma 11, del D.Lgs. n. 230/2021, sia l’AUU, sia le relative soglie ISEE, sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita, ossia dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 

 

L’ISTAT, in data 16 gennaio 2024, ha comunicato che la variazione del suddetto indice dei prezzi è pari al +5,4%.

 

In considerazione di ciò, con il messaggio in oggetto l’INPS rende noti i nuovi importi dell’AUU e le relative soglie dell’ISEE aggiornate a decorrere dal 1° gennaio 2024, riportando i dati in apposita tabella allegata.

 

L’importo massimo erogabile nel 2024 in presenza di un solo figlio a carico è pari a 199,40 euro per un ISEE fino a 17.090,61 euro.

 

Per valori di ISEE da 45.461,03 euro fino a 45.574,96 euro e oltre tale soglia, l’importo mensile dell’assegno in presenza di un figlio è pari a 57 euro.

 

Il pagamento dell’AUU per il mese di gennaio 2024 è stato effettuato sulla base dei valori del 2023 mentre, a partire dal mese di febbraio 2024, lo stesso viene pagato correntemente utilizzando i nuovi valori.

 

Infine, l’INPS precisa che la rivalutazione dell’importo dell’AUU già pagato nel mese di gennaio 2024, utilizzando i valori dell’anno 2023, sarà conguagliata con la mensilità di febbraio 2024.

 

CCNL Aereoporti Sezione Handlers: sottoscritto verbale integrativo

Precisazioni in merito alla spettanza dell’importo una tantum per il personale eventualmente transitato per effetto di clausola sociale in diversa entità societaria in data anteriore a quella della sottoscrizione del CCNL

Il 29 gennaio 2024, Assohandlers e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto aereo, si sono incontrate nell’ambito delle procedure di raffreddamento e conciliazione avviate dalle OO.SS il 22 dicembre 2023. L’art. H15 del CCNL del Trasporto Aereo – Parte specifica – Sezione Handlers siglato il 25 ottobre 2023 ha previsto l’erogazione a tutti i lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato alla data della firma, a condizione che il rapporto permanga alla data di erogazione, di un importo economico una tantum pari a 500,00 euro lordi. In caso di assunzione a tempo indeterminato successiva al 1° luglio 2017 la misura del relativo importo deve essere riproporzionata rispetto al 1° dicembre 2023. 
La norma transitoria del contratto, estende la spettanza della suddetta una tantum, anche al personale a tempo indeterminato che dalla data del 25 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 dovesse risultare transitato per effetto di clausola sociale in diversa entità societaria, prevedendo in tal caso la ripartizione proporzionale tra Società uscente e Società subentrante. Relativamente al personale eventualmente transitato per effetto di clausola sociale in diversa entità societaria in data anteriore a quella della sottoscrizione del CCNL intervenuta il 25 ottobre 2023, non è stata prevista deroga.
Le Parti Sociali hanno quindi condiviso la necessità di prevedere una salvaguardia per coloro i quali siano transitati in diversa entità societaria per effetto di clausola sociale conseguente al trasferimento di attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 ed il 24 ottobre 2023. Si è pertanto stabilito che il precedente operatore del servizio, a condizione che comunque continui ad espletare la medesima attività presso lo scalo interessato, riconoscerà, in favore dei soli lavoratori che alla data del 29 gennaio 2024 siano alle dipendenze dell’operatore subentrante e che siano transitati all’operatore subentrante nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 24 ottobre 2023 per effetto di clausola sociale conseguente al trasferimento di attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra, una somma dell’importo lordo di 500,00 euro che dovrà essere riproporzionata rispetto al 1° dicembre 2023, nel caso in cui il rapporto di lavoro con il precedente operatore del servizio abbia avuto inizio dopo il 1° luglio 2017 in ragione dei mesi di effettiva vigenza del rapporto alle sue. Per i lavoratori part-time detto importo sarà riparametrato in relazione alla durata della prestazione. L’importo risultante dai riproporzionamenti sarà riconosciuto entro e non oltre il 30 aprile 2024.
Agli stessi lavoratori di cui sopra, sarà riconosciuto dal precedente operatore del servizio un ulteriore importo nella misura massima di 385,00 euro lordi, qualora intendano sottoscrivere un accordo in sede protetta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2113 c.c. relativo alla sola cessazione del rapporto avvenuta in clausola sociale. Detto importo deve essere riproporzionato rispetto al 1° dicembre 2023 nel caso in cui il rapporto con il precedente operatore abbia avuto inizio dopo il 1° luglio 2017 in ragione dei mesi di effettiva vigenza del rapporto alle sue dipendenze. L’importo risultante dai riproporzionamenti di cui sopra sarà riconosciuto a seguito della sottoscrizione in sede protetta entro il 31 Marzo 2024, per poi essere riconosciuto entro e non oltre 30 giorni dalla data di sottoscrizione. Con l’accordo siglato le Parti Sociali hanno dichiarato concluse, con esito positivo, le procedure di raffreddamento. 
L’accordo si è reso necessario a causa della mancanza di una deroga che estenda la spettanza dell’importo una tantum stabilito rispetto al personale eventualmente transitato per effetto di clausola sociale in diversa entità societaria in data anteriore a quella della sottoscrizione del CCNL.

 

Assegni familiari e quote di maggiorazione pensione, gli importi rivalutati per il 2024

L’INPS rende noti i limiti di reddito familiare e i limiti di reddito mensili rivalutati a decorrere dal 1° gennaio 2024 (INPS, circolare 7 febbraio 2024, n. 31).

Dal 1° gennaio 2024 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.

 

I soggetti a cui si riferiscono le indicazioni fornite con la circolare in oggetto sono quelli esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, ossia i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e i piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e i pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione). 

 

L’INPS ricorda che, nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l’assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o a essa connessi. 

 

Pertanto, per il 2024, gli importi delle prestazioni in argomento sono i seguenti:

 

– 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per fratelli, sorelle, nipoti;

10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per coniuge e fratelli, sorelle, nipoti;

1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

 

I limiti di reddito familiare da considerare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l’anno 2024 sono stati aggiornati tenuto conto della misura del tasso d’inflazione programmato per il 2023 che è stata pari al +4,3%.

 

Dunque, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari (ai lavoratori autonomi) o delle quote di maggiorazione di pensione (ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi), si applica la seguente tabella:

 

Nucleo familiare Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione
Euro Euro
2 persone 17.715,95 21.216,75
3 persone 22.779,35 27.276,19
4 persone 27.204,24 32.578,65
5 persone 31.632,83 37.881,18
6 persone 35.850,10 42.932,63
7 o più persone 40.066,61 47.983,28

Invece, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica) e, quindi, del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano come di seguito fissati per l’anno 2024:

 

843,04 euro per il coniuge, per un genitore, per fratelli, sorelle e nipoti;

1.475,32 euro per 2 genitori ed equiparati.

CCNL BCC: approvata l’ipotesi di piattaforma

Illustrati i temi principali:  inquadramenti ed organizzazione del lavoro; conciliazione tempi vita e lavoro e parte economica

Lo scorso 15 gennaio i dirigenti sindacali si sono riuniti per illustrare l’ipotesi di piattaforma per il rinnovo del CCNL applicabile ai quadri direttivi ed al personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane. 
I temi principali sono stati i seguenti.
Politiche attive per l’occupazione
Secondo i sindacati è necessario un impegno forte delle aziende per procedere alla stabilizzazione del lavoro non a tempo indeterminato (compresi i contratti di somministrazione a tempo determinato),riducendo l’attuale percentuale di utilizzo massimo del personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Enti Bilaterali del settore
Le Organizzazioni Sindacali riconoscono nella formazione continua un adeguato strumento di salvaguardia e intendono, pertanto, nell’interesse dei lavoratori, presidiarne con costante attenzione i contenuti e le modalità di erogazione, la contribuzione, la pianificazione e la programmazione e certificazione.
Parte economica
Viene richiesto un incremento economico complessiva per la figura di riferimento di 435,00 euro lordi mensili, a regime, con previsione di rivalutazione di tutte le altre voci economiche (scatti, diarie, indennità, ecc.) in misura pari alla rivalutazione delle tabelle retributive e vengono previsti il recupero di arretrati, giustificati dalla scadenza del contratto e legati al caro vita e agli incrementati utili delle Aziende/Bcc.
Welfare 
Sono previsti aumenti della contribuzione a Cassa Mutua Nazionale ed alla Previdenza complementare, di una percentuale pari all’1,2 % pro quota.
Al Lavoratore studente, nonché a ciascun figlio (o equiparato) studente fiscalmente a carico del dipendente, viene richiesta una provvidenza annuale, nelle seguenti misure:
– 250,00 euro per lo studente di scuola media inferiore;
– 500,00 euro per lo studente di scuola media superiore;
– 1.000,00 euro per lo studente universitario.
Inquadramenti
Si richiede di ampliare le declaratorie previste, sulla base di un confronto con la contrattazione di  secondo livello sia per le Aree Professionali che per i Quadri Direttivi, senza limitarlo ai soli profili professionali derivanti da nuove attività, o dovuti a cambiamenti d’organizzazione.
Organizzazione del lavoro 
Tra le principali richieste vi è la riduzione dell’orario contrattuale a 35 ore settimanali, a parità di retribuzione, in una prospettiva di una maggiore organizzazione vita-lavoro, la promozione del Lavoro Agile in particolare sulle Banche di Credito Cooperativo, oltre all’incremento di una maggiore concessione del part-time nel rapporto di unità 1 ogni 10 lavoratori, nelle Aziende con organico di norma superiore alle 100 unità.
L’assemblea ha ufficialmente dato avvio alla calendarizzazione delle Assemblee delle Lavoratrici e dei Lavoratori del settore che dovranno concludersi entro il 19 febbraio 2024.

Il calcolo del ticket di licenziamento per il 2024

Illustrata la contribuzione dovuta in applicazione del relativo obbligo di versamento e rivalutazione del massimale NASpI per l’anno in corso (INPS, messaggio 7 febbraio 2024, n. 531).

L’INPS ha illustrato i criteri di calcolo del contributo di licenziamento (cosiddetto ticket di licenziamento) per il 2024 (articolo 2, commi da 31 a 35, Legge n. 92/2012), nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI. In particolare, tali criteri sono definiti dall’articolo 2, comma 31 che stabilisce che il contributo è pari al “41 per cento del massimale mensile di ASpI (oggi NASpI) per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”.

Quindi, per la determinazione dell’esatto importo dovuto, è necessario determinare l’anzianità lavorativa del lavoratore cessato, applicando le regole di computo esposte al paragrafo 3.1 della circolare INPS n. 40/2020, richiamate anche nella circolare n. 137/2021.

La base di calcolo del ticket di licenziamento è costituita dal massimale NASpI annualmente determinato in applicazione dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 22/2015. Nello specifico, per l’anno 2024, il massimale NASpI è pari a 1.550,42 euro (INPS, circolare 25/2024).

Di conseguenza, l’INPS rende noto che i datori di lavoro obbligati al versamento del cosiddetto ticket di licenziamento in relazione a interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato come precisate nella circolare in commento, intervenute nel corso dell’anno 2024, devono assumere come base di calcolo del citato contributo il massimale NASpI, rivalutato per l’anno 2024, pari a 1.550,42 euro.

Le aliquote 2024 per i pescatori autonomi

Illustrate anche le modalità e i termini per il versamento della contribuzione per questa categoria di lavoratori (INPS, circolare 6 febbraio 2024, n. 29).

L’INPS ha comunicato le aliquote vigenti per i lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca, relativamente al 2024. Inoltre, l’Istituto ha anche illustrato le modalità e i termini per il versamento della contribuzione.

In particolate, data la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2022 – dicembre 2022 e il periodo gennaio 2023 – dicembre 2023, pari al 5,4%, per l’anno 2024, la misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori soggetti alla legge n. 250/1958, risulta come segue:

Anno 2024 Retribuzione convenzionale
Misura giornaliera € 31,60
Misura mensile (25gg) € 790,00

Su tale retribuzione mensile devono essere calcolat i contributi dovuti dai pescatori autonomi per l’anno in corso.

Aliquota contributiva dovuta al FPLD

A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per l’anno 2024 nei confronti dei pescatori l’aliquota contributiva resta ferma nella misura del 14,90%.

Tale aliquota risulta determinata come segue:

Gestione F.P.L.D. Aliquote Coefficienti di ripartizione
Base 0,11 0,007383
Adeguamento 14,79 0,992617
Totale 14,90 1

Il contributo mensile per l’anno 2024, risultante dall’applicazione dell’aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a 117,71 euro così suddiviso:

F.P.L.D. Contributo mensile
Base € 0,87
Adeguamento € 116,84                                                                          
Totale € 117,71

Sgravio contributivo (articolo 6, D.L. n. 457/1997)

A decorrere dal mese di gennaio 2024 le imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari possono fruire del beneficio spettante ai sensi dell’articolo 6, D.L. n. 457/1997) nella seguente misura percentuale del 44,32%.

Di conseguenza, nel 2024 il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a 65,54 euro così suddiviso:

F.P.L.D. Contributo mensile
Base € 0,48
Adeguamento € 65,06
Totale € 65,54    

Riscossione del contributo di maternità

Ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 82 del D.Lgs. n. 151/2001, alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del predetto beneficio si provvede con il versamento di un contributo, la cui misura, a carico di ogni iscritto al fondo di cui all’articolo 12, terzo comma della Legge n. 250/1958, è uguale a quella prevista per ogni iscritto all’assicurazione IVS per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, ossia pari all’importo mensile di 0,62 euro.

Lo stesso contributo è riscosso congiuntamente al contributo IVS.

Infine, nessuna novità in materia di versamento del contributo che, l’INPS rammenta, deve essere effettuato in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese.

 

 

 

 

La visita medica di verifica di idoneità alla mansione dopo l’assenza per malattia

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua quali sono i lavoratori che devono essere sottoposti alla visita medica precedente alla ripresa dell’attività lavorativa in caso di malattia protrattasi oltre i 60 giorni (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 6 febbraio 2024, n. 1).

In caso di assenza per malattia di durata superiore ai 60 giorni è necessario che il lavoratore, per la ripresa del lavoro, sia sottoposto alla visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lett. e-ter) del D.Lgs. n. 81/2008 anche se non esposto, né segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT)?.

 

A questa domanda risponde la Commissione per gli interpelli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, richiamando la normativa di riferimento nonché la giurisprudenza intervenuta sul tema.

 

La “sorveglianza sanitaria” è, per definizione, l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa (articolo 2, D.Lgs. n. 81/2008).

 

L’articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008, rubricato “Sorveglianza sanitaria”, al comma 1 prevede che: “La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”.

 

Lo stesso articolo, al comma 2, alla lettera e-ter) prevede, in particolare, che la sorveglianza sanitaria comprende, tra l’altro, una visita medica “precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”.

 

Il datore di lavoro ha poi l’obbligo di vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità (articolo 18, comma 1, lettera bb).

 

La Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, (sentenze nn. 29756/2022 e 7566/2020) si è espressa nel senso di ritenere che la “ripresa del lavoro”, rispetto alla quale la visita medica deve essere “precedente”, è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in azienda dopo un’assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre 60 giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni per le quali sia necessario compiere una verifica di “idoneità” e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica.

 

Pertanto, alla luce dell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza sopra richiamata, la Commissione conclude che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lettera e-ter) del D.Lgs. n. 81/2008, al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione.

 

 

CCNL Metalmeccanica Artigianato: siglato il rinnovo

Nuovi minimi retributivi per i lavoratori del settore 

In data 10 gennaio 2024 Conflavoro-Pmi, Fesica-Confsal con l’assistenza di Confsal, hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL Metalmeccanica Artigianato scaduto lo scorso 31 luglio 2023. La nuova disciplina contrattuale decorre dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 e regola i rapporti di lavoro subordinato per i lavoratori del comparto.
Tra le novità più importanti rilevano i nuovi minimi retributivi nonché gli acconti salariali a titolo di anticipazione riassorbibile di futuri aumenti contrattuali.
Settore metalmeccanica e installazione impianti

Livello Minimi Acconti al 1°gennaio 2024 Minimi al 1° gennaio 2024 Acconti al 1° aprile 2024 Minimi al 1° aprile 2024
1 1.834,80 63,00 1.897,80 58,00 1.955,80
2 1.707,20 58,60 1.765,80 54,00 1.819,80
3 1.612,05 55,50 1.667,55 51,00 1.718,55
4 1.550,10 53,20 1.603,30 49,00 1.652,30
5 1.461,05 50,20 1.511,25 46,20 1.557,45
6 1.407,20 48,30 1.455,50 44,50 1.500,00
7 1.341,90 46,10 1.388,00 42,50 1.430,50

Altresì, per quanto riguarda il livello 1° è da corrispondere ai lavoratori appartenenti a tale inquadramento un’indennità di funzione pari a 50,00 euro.
Settore orafi, argentieri e affini

Livello Minimi Acconti al 1° gennaio 2024 Minimi al 1° gennaio 2024 Acconti al 1° aprile 2024 Minimi al 1° aprile 2024
1 1.836,30 63,00 1.899,30 58,00 1.957,30
2 1.710,85 59,00 1.769,85 54,00 1.823,85
3 1.557,35 53,30 1.610,65 49,10 1.659,75
4 1.464,70 50,20 1.514,90 46,20 1.561,10
5 1.408,45 48,20 1.456,65 44,50 1.501,15
6 1.335,40 45,80 1.381,20 42,20 1.423,40

Ai lavoratori inquadrati al 1° livello è da aggiungere l’indennità di funzione pari a 50,00 euro.
Settore odontotecnici

Livello Minimi Acconti al 1° gennaio 2024 Minimi al 1° gennaio 2024 Acconti al 1° aprile 2024 Minimi al 1° aprile 2024
1 1.721,65 62,15 1.783,80 57,20 1.841,00
2 1.630,85 59,00 1.689,85 54,20 1.744,05
3 1.474,20 53,30 1.527,50 49,00 1.576,50
4 1.388,05 50,20 1.438,25 46,20 1.484,45
5 1.329,35 48,10 1.377,45 44,20 1421,65
6 1.279,05 46,20 1.325,25 42,50 1.367,75

Al livello 1° è da erogare anche un’indennità di funzione di 50 euro.
Settore restauro artistico di beni culturali

Livello Minimi Acconti al 1° gennaio 2024 Minimi al 1° gennaio 2024 Acconti al 1° aprile 2024 Minimi al 1° aprile 2024
Q Super 2.458,50 75,70 2.534,20 69,70 2.603,90
Q 2.458,50 75,70 2.534,20 69,70 2.603,90
1 2.308,50 71,10 2.379,60 65,50 2.445,10
2 1.775,60 54,75 1.830,35 50,30 1.880,65
3 1.650,05 50,90 1.700,95 46,85 1.747,80
4 1.627,60 50,15 1.677,75 46,15 1.723,90
5 1.525,60 47,00 1.572,60 43,30 1.615,90
6 1.456,70 45,00 1.501,70 41,35 1.543,05

Per il comparto restauro artistico di beni culturali ai lavoratori inquadrati al livello Quadro Super è da aggiungere l’indennità di funzione pari a 50,00 euro mensili.
Al lavoratore tecnico del restauro senior inquadrato al 4° livello viene erogata un’indennità di ruolo strategico di 100,00 euro mensili.

Gli acconti presenti nelle tabelle vengono versati a titolo di anticipazione riassorbibile dei futuri aumenti contrattuali. Per il personale assunto a tempo parziale tali acconti vengono riproporzionati in base all’orario lavorativo prestato, mentre per quanto riguarda gli apprendisti vengono applicate le percentuali di calcolo vigenti al momento dell’erogazione.