Le note di rettifica di “EASY INPS”

Comunicata la possibilità di fornire una consulenza automatizzata, dedicata a intermediari e operatori di sede (INPS, messaggio 13 febbraio 2024, n. 666).

L’INPS ha reso noto che il progetto denominato “EASY INPS – Servizio rivolto ad intermediari e datori di lavoro per la risoluzione delle anomalie” si concentrerà, in questa prima fase, sulle “Note di Rettifica”, con l’obiettivo di determinare, in maniera chiara e intuitiva, le motivazioni che hanno portato alla genesi della nota stessa.

Il servizio rientra nella fase avviata dal Piano Strategico Digitale e dal progetto collegato, “Co-partecipazione degli intermediari nella generazione di valore pubblico” che prevede anche il coinvolgimento dei destinatari dei servizi, al fine di fornire strumenti sempre più aderenti alle esigenze dell’utenza.

In particolare, in riferimento all’attività di consulenza che gli operatori di sede dell’INPS svolgono quotidianamente, è emersa l’esigenza di standardizzare e omogenizzare le indicazioni fornite in merito a procedure o a quesiti specifici.

Come funziona?

Mediante una nuova modalità di comunicazione, è possibile fornire una “consulenza automatizzata”, dedicata a intermediari e operatori di sede, con la quale vengono fornite specifiche informazioni e indicazioni, utili alla comprensione e alla definizione della “Nota di Rettifica”. 

La nuova funzionalità si integra all’interno del Portale Contributivo, consentendo di visualizzare le relative risultanze in diversi punti di interazione e si basa sulla possibilità di utilizzare le informazioni già presenti in procedura, rendendole fruibili tramite una struttura decodificata, che renda “parlanti” le cause che hanno determinato un diverso calcolo rispetto a quanto dichiarato nella denuncia contributiva (flussi UniEmens).

A tale fine, è stata implementata la funzione di consultazione delle “Note di Rettifica”, mediante l’inserimento di una nuova colonna denominata “Causa”. Questa specifica permette di identificare in maniera immediata, tramite l’utilizzo di appositi simboli, le categorie di cause che hanno determinato l’emissione della “Nota di Rettifica” (macro-cause).

Al riguardo sono state quindi identificate diverse tipologie, riconducibili alle seguenti categorie:

– Sanzioni;

– Differenze contributive per irregolarità (Durc);

– Esiti non definiti di controlli relativi a Durc e Cig (Rettifiche Provvisorie);

– Differenze contributive per Cassa Integrazione/Fondi;

– Differenze contributive su aliquota applicata;

– Differenze contributive per altre cause.

In particolare, nell’ambito del dettaglio della singola “Nota di Rettifica” è stato aggiunto il tab “Cause”, selezionando il quale è possibile visualizzare, per ogni codice oggetto della differenza, una breve descrizione della causa e il relativo importo.

Cliccando nella corrispondente colonna di dettaglio saranno resi visibili il messaggio di errore per esteso, completo dei dati e delle indicazioni utili per la risoluzione della problematica.

Le “Note di Rettifica” per le quali è disponibile la nuova funzionalità sono quelle con periodo di competenza da agosto 2023.

L’INPS segnala anche che lo sviluppo e l’integrazione di ulteriori funzioni, riconducibili al progetto “EASY INPS”, sono in fase di continua evoluzione, pertanto le singole macro-cause verranno messe a disposizione degli utenti in maniera graduale.

In particolare, in questa primo rilascio, è possibile consultare le prime tre macro-cause dell’elenco sopra riportato (Sanzioni, Differenze contributive per irregolarità (Durc) ed Esiti non definiti di controlli relativi a Durc e Cig (Rettifiche Provvisorie).

Infine, è allegato al messaggio in commento il manuale utente contenente ulteriori indicazioni operative.

CIPL Edilizia Industria Terni: definito l’EVR per il 2024

Le Parti Sociali hanno definito l’EVR per il 2024 nella misura del 4%

Il 12 gennaio 2024 è stato sottoscritto da Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Fillea-Cgil Umbria, Filca-Cisl Umbria, Fenal-Uil Umbria hanno confermato l’istituto dell’EVR, Elemento Variabile della Retribuzione, legato al raggiungimento di obiettivi di carattere territoriale.
 Le Parti, ai fini della determinazione dell’EVR relativamente all’anno 2024, hanno proceduto al raffronto dei quattro parametri territoriali su base triennale, effettuando la comparazione dell’ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente.
I parametri presi a riferimento sono i seguenti:
– numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Terni, peso 20%;
– monte salari denunciato alla Casa Edile di Terni, peso 20%;
– ore denunciate alla Cassa Edile di Terni al netto delle ore integrate per mancanza di lavoro, peso 20%;
– massa salari su ore lavorate così come risultanti alla Cassa Edile di Terni, peso 40%.
Esaminati i dati forniti dalla Cassa Edile di Terni relativi ai trienni 2021-2023 e 2020-2022,  le Parti rilevano che tutti i quattro parametri hanno conseguito un valore positivo e di conseguenza hanno definito l’EVR nella misura del 4%.

Calcolo EVR – Provincia Perugia e Terni 2024
OPERAI 
  Minimo Elemento Variabile della Retribuzione
1° liv. 5,48 0,22
2° liv. 6,41 0,26
3° liv. 7,12 0,28
4° liv. 7,67 0,31

 

Calcolo EVR – Provincia Perugia e Terni 2024
IMPIEGATI
  Minimo Elemento Variabile della Retribuzione
1° liv 947,36 37,89
2° liv. 1108,41 44,34
3° liv. 1231,56 49,26
4° liv. 1326,31 53,05
5° liv. 1421,02 56,84
6° liv. 1705,23 68,21
7° liv. 1894,71 75,79
QUADRI 1894,71 75,79

CCNL Logistica (Conflavoro-Confsal): con la retribuzione di marzo nuovi minimi retributivi

Sono previsti nuovi minimi retributivi con la busta paga di marzo 2024  

Sulla base di quanto stabilito dalle OO.SS. Conflavoro Pmi e Fesica-Confsal, con l’assistenza di Confsal, nel CCNL Logistica (Conflavoro-Confsal), in vigore dal 1° maggio 2022 e in scadenza il 30 aprile 2025, con la retribuzione del mese di marzo 2024 sono previsti nuovi minimi retributivi da erogarsi al personale che opera nelle attività della distribuzione delle merci, della logistica e dei servizi postali privati quali: autotrasporto merci su strada per conto di terzi; imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto; imprese di spedizione; consegna e/o immagazzinamento di merci, prodotti alimentari e non, pacchi; ritiro e trasporto tra strutture di operatori postali; servizi industriali; servizi affini e complementari connessi; servizi accessori e distribuzione e Recapito dei Servizi e delle merci. 
Di seguito vengono riportati in tabella gli importi relativi ai minimi retributivi al 1° marzo 2024.

Livello Minimo al 1° marzo 2024
Quadri 2.374,70 (*)
Primo livello 2.230,30
Secondo livello 2.048,85
Terzo livello Super 1.851,20
Terzo livello 1.801,35
Quarto livello 1.744,55
Quinto livello 1.632,90
Sesto livello 1.526,35
Settimo livello 1.403,95

Per il Quadro, bisogna aggiungere al minimo tabellare l’indennità di funzione, pari a 52,00 euro; mentre l’Edr è compreso nei minimi.
All’interno del CCNL (art. 25 Retribuzione di fatto – Tipologie di retribuzione) viene specificato che per le aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, è prevista la possibilità di poter corrispondere ai propri lavoratori dipendenti, indipendentemente dal livello di inquadramento, le retribuzioni ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento. A tal proposito, si conviene che in caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti in nei livelli dal 2° al 6° livello, qualora quest’ultimo abbia un’esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le “retribuzioni di primo ingresso”, ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento come di seguito indicato:
– primo anno: 7,5%;
– secondo anno: 5%

APL, il Garante privacy da l’ok al Codice di condotta

I dati dei candidati possono essere raccolti solo su canali social di tipo professionale (Garante per la protezione dei dati personali, nota 14 febbraio 2024, n. 518).

Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato il Codice di condotta promosso da Assolavoro, l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro. Il documento definisce le “buone prassi” per il corretto trattamento dei dati effettuato nell’ambito delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale. Con lo stesso provvedimento l’Autorità ha anche accreditato l’Organismo di monitoraggio, un ente indipendente formato da 3 componenti, chiamato a verificare l’osservanza del Codice da parte degli aderenti e a gestire la risoluzione dei reclami.

Le previsioni del Codice

Il testo, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, introduce alcune significative previsioni a tutela dei candidati a posizioni lavorative, anche al fine di non consentire possibili discriminazioni nell’accesso al mercato del lavoro. In particolare, le agenzie che aderiscono al Codice si impegnano a trattare solo dati strettamente necessari all’istaurazione del rapporto di lavoro, non devono pertanto svolgere indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali dei lavoratori o effettuare preselezioni sulla base di informazioni che riguardano stato matrimoniale, gravidanza, handicap, neanche con il consenso dei candidati.

Inoltre, nella fase che precede l’assunzione, le agenzie non devono reperire informazioni attraverso la consultazione di profili social destinati alla comunicazione interpersonale. Le informazioni on line possono essere raccolte esclusivamente se rese disponibili su canali social che abbiano natura professionale, e limitatamente alle sole informazioni connesse alla competenza richiesta.

Le agenzie per il lavoro non potranno nemmeno acquisire referenze professionali del candidato presso precedenti datori di lavoro e comunicarle ai propri clienti, per conto dei quali è effettuata la ricerca di personale, senza una “previa autorizzazione esplicita del candidato”.

E non potranno trattare, anche con il consenso del candidato, informazioni relative a illeciti disciplinari o procedimenti giudiziari che lo abbiano coinvolto.

I trattamenti automatizzati

Per quanto riguarda il delicato aspetto delle decisioni basate su un trattamento automatizzato, le agenzie dovranno effettuare una dettagliata valutazione di impatto e nell’informativa resa ai lavoratori, indicare in modo chiaro i meccanismi alla base dell’automatizzazione e le valutazioni periodiche adottate per verificare l’affidabilità del sistema automatizzato.

Nel caso di trattamenti totalmente automatizzati ai lavoratori deve essere comunque sempre garantito almeno il diritto di ottenere l’intervento umano, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

CIPL Edilizia Industria Savona: sottoscritto l’accordo territoriale sull’E.V.R. 2024

Per l’anno 2024 il valore dell’EVR è determinato nella misura del 4% calcolato sui minimi di paga in vigore alla data del 1° luglio 2014

Il 23 gennaio 2024 è stato sottoscritto tra Ance Savona-Sezione Imprenditori Edili della Provincia di Savona, Anaepa-Confartiginato,Cna Costruzioni Savona e la Feneal-Uil, Sindacato territoriale di Savona, Filca-Cisl Liguria, Fillea-Cgil avente ad oggetto l’EVR  per l’anno 2024 della provincia di Savona.
Il valore dell’EVR è determinato nei valori mensili che seguono, corrispondenti al 4% calcolato sui minimi di paga in vigore alla data del 1° luglio 2014, è riconosciuto a decorrere dal mese di gennaio 2024:
– livello 7°: 65,20 euro
– livello 6°: 58,66 euro
– livello 5°: 48,93 euro
– livello 4°: 45,66 euro
– livello 3°: 42,40 euro
– livello 2°: 38,16 euro
– livello 1°: 32,60 euro

Ebinter Toscana: stanziati i fondi per i danni provocati dall’alluvione

Stanziati 300mila euro di fondi a sostegno delle imprese e dei lavoratori. L’erogazione è prevista dal 1° marzo  

L’Ente bilaterale del terziario della Toscana e l’Ente bilaterale del turismo toscano hanno disposto lo stanziamento di 300.000 euro a sostegno delle imprese e dei lavoratori del settore del terziario e del turismo che sono state vittime dei danni provocati dall’alluvione, che ha colpito la regione lo scorso novembre.
I fondi sono divisi per metà per le lavoratrici ed i lavoratori che afferiscono ad un Ente o all’altro. Ogni dipendente del settore terziario ha la possibilità di ottenere fino ad un massimo di 700,00 euro a titolo di voucher, spendibile in negozi convenzionati afferenti ad un circuito. Mentre, le imprese possono beneficiare di un rimorso per le spese sostenute, e documentabili, fino ad un importo massimo di 5.000 euro per la messa in sicurezza o il ripristino dei locali, per la sistemazione e la sostituzione di veicoli, attrezzature, beni mobili strumentali danneggiati, per l’eventuale perizia di agibilità o altre spese conseguenti a danni diretti o indiretti provocati dagli eventi atmosferici del novembre 2023. 
L’erogazione dei contributi è a partire dal 1° marzo 2024, fino ad esaurimento fondi. L’assegnazione avviene nel rispetto dell’ ordine cronologico di arrivo delle domande di adesione. Punto chiave per il riconoscimento del beneficio è che le aziende e i lavoratori abbiano già certificato alla regione Toscana i danni subiti a causa degli eventi atmosferici del novembre 2023. Infatti, la certificazione vale come prova per la veridicità delle loro dichiarazioni.
Le lavoratrici ed i lavoratori possono presentare domanda di partecipazione presso gli info point dei sindacati; mentre, le imprese possono rivolgersi alle sedi territoriali Confcommercio o alle federazioni del turismo del sistema Confcommercio Fait, Federalberghi, Fiavet e ResCasa.

Le aliquote contributive per il 2024 dei giornalisti co.co.co

Pubblicati i valori minimali e i massimali per l’anno in corso (INPGI, circolare 7 febbraio 2024, n. 1).

L’INPGI ha comunicato, tra l’altro, le aliquote contributive (valori minimali e massimali) per l’anno 2024 da applicare ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa e quelle relative ai loro committenti.

In particolare, l’aliquota contributiva relativa ai compensi dovuti a questa categoria di giornalisti, che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, per il 2024 sono confermate nelle seguenti misure, con decorrenza dal 1° gennaio 2024: IVS 26%, prestazioni temporanee 2%, totale 28%, di cui committente 18,67%, giornalista 9,33%.

L’aliquota contributiva dovuta, invece, dai committenti in favore dei collaboratori coordinati e continuativi che siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa in altri enti previdenziali o pensionati e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche restano così stabilite, con decorrenza dal 1° gennaio 2024: IVS 17%, prestazioni temporanee 0,00%, totale 17%, committente 11,33%, giornalista 5,67%.

Per quanto riguarda, invece, i compensi per attività giornalistica svolta in forma autonoma diversi dalle collaborazioni coordinate e continuative, la misura del contributo integrativo a carico del committente (D.Lgs. 103/96), da erogare direttamente al giornalista, è fissata al 4%.

Inoltre, il premio assicurativo – posto interamente a carico del committente – per l’anno 2024 è confermato nella misura fissa, non frazionabile, di 6 euro mensili per ogni collaboratore iscritto all’ INPGI e soggetto all’obbligo assicurativo contro gli infortuni.

Invece, il limite del massimale annuo imponibile di cui all’articolo 2, comma 18 della Legge n. 335/1995, per l’anno 2024 è rideterminato in 119.650 euro, mentre il minimale per l’anno 2024 è determinato in 18.415 euro.

Infine, l’INPGI ha comunicato che ai fini dell’utilizzo della procedura DASM (denuncia contributiva mensile) per i periodi contributivi dell’anno 2024, è necessario procedere all’aggiornamento del software apposito. Gli aggiornamenti (versione 6.0.3) sono disponibili nella sezione “Committenti-Consulenti” del sito internet dell’Istituto.

Intelligenza artificiale generativa a supporto del servizio di Assegno unico e universale

L’INPS ha realizzato uno Chat Bot informativo sull’Assegno Unico Universale che utilizza le tecnologie di Intelligenza Artificiale Generativa a disposizione del cittadino per migliorare la user experience (INPS, messaggio 12 febbraio 2024, n. 640).

Il servizio dell’Assistente virtuale e l’intelligenza artificiale di tipo generativo che per il momento riguardano la prestazione dell’AUU, verranno progressivamente applicati, nel corso del primo semestre del 2024, anche ad altre prestazioni erogate dall’Istituto per un accesso più rapido e intuitivo ai servizi.

 

Il cittadino che intende utilizzare l’Assistente digitale può accedere dal portale INPS alla scheda del servizio  Assegno Unico Universale e accettare l’invito ad utilizzare l’IA di tipo generativo, per ottenere risposte alle domande relative alla prestazione, senza necessità di autenticarsi.

 

L’utente può porre domande, chiedere di semplificare le risposte oppure di dettagliare meglio alcuni aspetti di interesse e la chat interloquisce fornendo risposte coerenti rispetto alle informazioni ricevute nel corso del singolo colloquio e potendo, all’occorrenza, chiedere a sua volta precisazioni per fornire risposte più mirate.

 

L’Assistente risponde, senza limiti di orario, a quesiti puntuali attinenti alla normativa e agli aspetti procedurali, fornendo informazioni pertinenti e articolate, corredate da link a servizi utili, come il simulatore importo prestazione, permettendo all’utente di approfondire ogni aspetto relativo al servizio fornito dall’INPS e tutte le modalità per passare all’azione.

 

L’INPS precisa, inoltre, che la riservatezza delle informazioni fornite dagli utenti è salvaguardata proteggendo le interazioni con il modello di intelligenza artificiale secondo gli standard di sicurezza più elevati.

Ebinter Bologna: implementate le prestazioni offerte agli iscritti

Nuovi contributi per gli aderenti all’Ente Bilaterale ed i figli a carico

L’Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Bologna implementa le prestazioni indirizzate ai propri iscritti e ai figli a carico di questi, in materia di salute, famiglia, trasporto pubblico e cultura.
Tra le novità si enunciano il contributo alla genitorialità, il rimborso per l’acquisto della Card Cultura e il contributo per il trasporto pubblico.
E’ stato poi introdotto un contributo per baby sitter, nonché abbassata a 3 anni l’età del bambino per poter fruire del servizio di centri estivi, incrementando il massimale a 300,00 euro annui.
Circa la malattia del bambino con età fino a 3 anni, i giorni indennizzabili sono aumentati arrivando a 15 giorni.
Si è assistito anche ad un’estensione del contributo libri, compresi quelli universitari, per i figli dei lavoratori aderenti alla Bilateralità.
Previste nuove prestazioni per le aziende del settore in tema di certificazione parità di genere per l’assunzione e la stabilizzazione delle lavoratrici madri o delle donne vittime di violenza.
Viene poi riconosciuto il contributo riduzione orario alle aziende fino a 15 dipendenti e confermato il contributo per la serenità abitativa a favore di dipendenti di imprese che fruiscono di ammortizzatori sociali attraverso la sottoscrizione di accordo sindacale.
I servizi di cui sopra vanno ad affiancare le prestazioni già previste con l’accordo sul Welfare Territoriale andando quindi a migliorare quelle già in essere.
Le domande per richiedere l’accesso ai contributi enunciati devono esser complete di tutta la documentazione inerente ed inviate esclusivamente: accedendo dall’area riservata del sito, tramite pec, tramite le applicazioni che lo consentono, mediante raccomandata, con consegna diretta da parte dell’interessato o di un suo incaricato presso gli uffici dell’Ente adibiti a questo, e da ultimo, attraverso una delle OO.SS. a cui è possibile rivolgersi chiedendo assistenza per la compilazione della domanda. Queste vengono accolte e liquidate fino ad esaurimento dei fondi messi a disposizione, mentre per i figli degli iscritti, deve esser compilata una domanda distinta.

 

Bonus genitori separati o divorziati in stato di bisogno: presentazione della domanda

Nell’ambito del fondo per il sostegno in favore dei genitori separati o divorziati in stato di bisogno, al fine di garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento non corrisposto o solo parzialmente corrisposto a causa delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’INPS rende note le modalità di presentazione della domanda per accedere all’apposito bonus (INPS, messaggio 9 febbraio 2024, n. 614).

La misura in oggetto è prevista all’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 69/2021,che ha istituito un fondo per il sostegno in favore dei genitori separati o divorziati in stato di bisogno, al fine di garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2022.

 

Viene erogato dall’INPS un contributo al genitore che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022 (data nella quale è venuto a cessare lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19), l’assegno di mantenimento per inadempienza dell’altro genitore (ex coniuge o ex convivente), laddove tale genitore, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, abbia cessato, ridotto o sospeso l’attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020 per una durata minima di 90 giorni oppure abbia subito una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto al reddito percepito nel 2019.

 

Ai fini della individuazione dei criteri per lo stato di bisogno, il reddito del richiedente relativo all’anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento deve essere inferiore o uguale all’importo di 8.174 euro.

 

Il contributo è corrisposto in unica soluzione, in misura pari all’importo non versato dell’assegno di mantenimento, fino a concorrenza di 800 euro mensili, e per un massimo di 12 mensilità, tenuto conto delle disponibilità del fondo rispetto al numero dei beneficiari, fino a esaurimento delle risorse.

 

Modalità di presentazione della domanda di Bonus

 

La domanda per ottenere, in presenza dei necessari requisiti, il Bonus a favore dei genitori separati, divorziati e/o non conviventi, può essere presentata a partire dal 12 febbraio 2024 e sino al 31 marzo 2024.

 

Occorre utilizzare l’apposito servizio “Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell’erogazione dell’assegno di mantenimento”, disponibile sul portale istituzionale dell’INPS nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, previa autenticazione mediante sistema di identità digitale (SPID almeno di secondo livello, CIE 3.0, CNS).

 

In fase di compilazione della domanda è necessario indicare gli anni fra quelli interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 in cui il reddito complessivo annuo del genitore richiedente in stato di bisogno è stato inferiore o uguale a 8.174 euro.

 

È altresì necessario immettere i dati relativi all’altro genitore e ai figli conviventi nel periodo di riferimento, selezionando i dati dagli appositi menu a tendina. Deve inoltre essere allegata la documentazione (ad esempio, sentenza di separazione, provvedimenti di autorità municipali, ecc.) che attesti il diritto all’assegno di mantenimento.

 

In presenza di un figlio maggiorenne disabile, deve essere allegata anche l’attestazione della disabilità qualora la stessa sia stata certificata in data antecedente al 2010, oppure provenga da contenzioso o sia stata rilasciata dalle Province Autonome di Trento o di Bolzano-Alto Adige o dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta.

 

Vi è la possibilità di compilare anche parzialmente la domanda e salvarla nello stato “Bozza” per completarla e inviarla in un secondo momento, non appena in possesso di tutta documentazione necessaria, sempre entro il termine ultimo del 31 marzo 2024.

 

Al termine del periodo di presentazione delle domande e della successiva istruttoria a cura del Dipartimento per le politiche della famiglia, l’INPS procede alla corresponsione del contributo economico ai beneficiari nella misura indicata dal Dipartimento medesimo.

 

La misura viene erogata esclusivamente sulla base dei criteri, delle disposizioni e dell’indicazione dei beneficiari forniti dal Dipartimento per le politiche della famiglia, senza che rilevi l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

 

Il recupero degli importi corrisposti indebitamente è a cura del Dipartimento per le politiche della famiglia che è anche l’unico soggetto titolare della legittimazione passiva in caso di controversie giudiziarie inerenti al contributo.